Bankruptcy Order Annulled for Procedural Deficiency Despite Subsequent Debt Satisfaction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of over 8,600 francs, and the lower court granted the bankruptcy without scheduling a hearing, relying only on written statements where the debtor offered no objections. The appellate court reviewed the case upon the debtor's appeal, which claimed the debt was satisfied, and found that the lower court erred by violating the statutory requirement to summon the parties to a hearing prior to issuing a bankruptcy order, deeming this a manifest procedural deficiency that must be addressed *ex officio*. Although the court determined the appeal should succeed due to the procedural violation, it ultimately annulled the bankruptcy and dismissed the bankruptcy petition itself because the underlying execution had subsequently been satisfied by the debtor.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento. Fissazione di un termine al convenuto per eventuali osservazioni scritte sull’istanza e alle parti per chiedere di essere convocate a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the Court to decide to dismiss the bankruptcy application itself in appeal, instead of remitting it for a new judgment.
Cited as the basis for charging the appeal costs to the appellant due to their delayed payment leading to the judicial procedure.
Cited as the basis for not awarding legal costs (restitutions) because neither party requested them with a reasoned application.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the admissibility of the appeal against the bankruptcy decision, though not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the admissibility of the appeal against the bankruptcy decision, though not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, though not explicitly in the dispositive.
Cited extensively in the reasoning as the primary legal error made by the lower court (failure to summon parties to a hearing), which justified the appeal being granted.
Cited in the reasoning regarding the court's scope of review on appeal, though not explicitly in the dispositive.
Cited in the reasoning for calculating the court fees imposed on the appellant.
Cited in the reasoning for calculating the court fees imposed on the appellant.
This provision regarding costs in federal appeals is not cited in the dispositive of the cantonal decision.
This provision regarding legal aid in federal appeals is not cited in the dispositive of the cantonal decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.106 · Lugano 28 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.744 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 giugno 2022 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° settembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 giugno 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'667.25 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni né chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 24 agosto 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 14 settembre 2022, l’istante ha comunicato che la reclamante aveva ancora uno scoperto di fr. 18'421.80 nei suoi confronti e di fr. 90'385.60 verso la cassa di compensazione.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 settembre. Presentato il 1° settembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi della Pretura del distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La Pretura è del resto stata invitata recentemente a cambiare la sua prassi e dare seguito
all’obbligo di convocazione delle parti stabilito all’art. 168 LEF (sentenza della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022
consid. 3.4 e 3.5).
2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio, ancorché essa ha fatto valere di non essersi disinteressata della causa dato che ha pagato il credito dell’istante non appena ha ricevuto la decisione di fallimento, ciò che avrebbe forse anche fatto se fosse stata citata a un’udienza e resa attenta oralmente sulla conseguenza del mancato pagamento del credito posto in esecuzione, ossia la pronuncia del suo fallimento. Ciò nonostante, ad ogni modo, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame contenute nel reclamo alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza manifesta, da rilevare dunque d’ufficio.
2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento, di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art.
327 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. sentenze della CEF 14.2020.179 del 13 gennaio 2021 consid. 3.3 e 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alle parti non si assegnano ripetibili, siccome nessuna di esse ha formulato una domanda motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 24 agosto 2022 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. L’istanza di fallimento è respinta.
3. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
4. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; –
; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).