Withdrawal of Appeal in Execution Proceeding Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that rejected the provisional setting aside of an opposition to an execution proceeding concerning a debt of approximately CHF 7,623.30; however, the appellate court took note that the appellant subsequently withdrew the appeal, equating this to a withdrawal of the action, which terminates the legal proceedings with the effect of a final judgment, resulting in the case being struck from the roll, with the appellant deemed the losing party responsible for the court costs of CHF 50, and further noting that the matter was not subject to further federal appeal as the value in dispute did not meet the jurisdictional threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Withdrawal of Appeal in Execution Proceeding Cost Allocation: rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited as the basis for placing the court costs on the appellant following the desistenza.
Cited in relation to the scale of costs, noting that the decision amounts to a declaration of non-entry into the merits.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.103 · Lugano 12 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.564 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 luglio 2022 da
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2022 dal Pretore aggiunto, con cui ha respinto l’istanza
13 luglio 2022 volta al rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione promossa da RE 1 per l’incasso di fr. 7'623.30 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–;
preso atto dello scritto del 9 settembre 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), perlomeno gli esborsi dovendo però essere rimborsati;
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'623.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).