Canton Ordered to Pay Costs After Withdrawing Enforcement Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a challenge to a lower court's decision that definitively rejected an objection to an enforcement order initiated by the Canton to collect a debt of over 427,000 CHF. The appellate court accepted the appeal because the Canton subsequently withdrew its underlying request, constituting a desistment, which required reforming the lower decision to strike the case from the record; consequently, as the initiating party was deemed unsuccessful in both instances due to the withdrawal, the Canton was ordered to bear the original case costs and pay the appellant a significant sum for legal fees in both proceedings, while the appeal costs were allocated to the Canton, with a partial refund of fees advanced by the appellant.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza dopo la presentazione del reclamo contro la decisione di concessione del rigetto dell’opposizione. Spese e ripetibili
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to rule that the case is struck from the roll due to withdrawal of the action (desistenza).
Cited to determine that the claimant (State) must bear the judicial costs in both instances because it was the losing party.
Cited to justify taking into account the limited scope of the decision (declaration of non-entry into the merits) when assessing judicial costs.
Cited as the basis for awarding legal fees (ripetibili) through referral to the RTar.
Cited for the calculation and award of legal fees (ripetibili) to the appellant.
Cited to refuse a reduction of the legal fees.
Cited to establish that the monetary threshold for appeal to the Federal Tribunal is met.
Cited when considering the possible remedies before the Federal Court.
Cited to define the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
RE 1 Incarto n. 14.2022.100 · Lugano 5 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.438 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 aprile 2022 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2022 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 427'680.– oltre a interessi e spese;
che statuendo con decisione del 3 agosto 2022, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza presentata dal Cantone il 7 aprile 2022 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 460.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 agosto 2022 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili;
che il 26 agosto 2022 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che il 1° settembre 2022 il Cantone ha comunicato alla Camera di aver ritirato l’istanza senza determinarsi sulla questione delle spese e delle ripetibili;
che tale comunicazione costituisce una desistenza;
che il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso dello stralcio della causa dal ruolo per desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC);
che dal profilo delle spese giudiziarie l’istante va considerato soccombente in ambedue le sedi (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella commisurazione delle spese processuali va però tenuto conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce nell’esito in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
che
in ambedue le sedi, in cui la reclamante è stata patrocinata da un avvocato, le vanno assegnate ripetibili, avuto riguardo all’elevato
valore litigioso, ma pure alla semplicità della causa (art. 11 cpv. 1, 2 lett. a-b e 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 178.310], cui rinvia l’art. 96 CPC), stante la presumibile mancanza di un titolo di rigetto definitivo (v. ordinanza del 26 agosto 2022);
che non si giustifica una riduzione delle ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, dal momento che la reclamante ha dovuto redigere allegati completi (osservazioni all’istanza e reclamo) prima del ritiro dell’istanza;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 427'680.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. Si prende atto che lo Stato del Canton Ticino ha ritirato l’istanza. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 460.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà a RE 1 fr. 5'200.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà alla reclamante fr. 1'600.– per ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 1'300.–, è restituita alla reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).