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14.2021.99 • TRAC TI 14.2021.99 Generato dall'IA

Taxpayer Opposition to Execution Order for Unpaid Municipal Tax

Numero d'incarto 14.2021.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a lower court's decision to definitively reject their opposition to an execution order for unpaid municipal tax from 2015, where the tax authority had calculated the outstanding balance of approximately 1,678.30 after deducting various payments, including a prior year's overpayment. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to submit observations in the initial proceedings, rendering all factual allegations and documentary evidence introduced in the appeal stage as new and therefore inadmissible, concluding that the documentation presented by the municipality in the first instance sufficiently established the debt as a valid title for definitive rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Taxpayer Opposition to Execution Order for Unpaid Municipal Tax: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to submit observations in the initial proceedings, rendering all factual allegations and documentary evidence introduced in the appeal stage as new and therefore inadmissible, concluding that the documentation presented by the municipality in the first instance sufficiently established the debt as a valid title for definitive rejection of the opposition.

Parole chiave

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debiti fiscali autorità fiscale opposizione imposte comunali ordine di pagamento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the outcome of the appeal (defeat).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited for the determination of the court fee for the current judgment.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.99 · Lugano 27 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.180 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 15 giugno 2021 dal

Comune CO 1 __________ (rappresentato dal proprio Municipio, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione di tassazione del 29 agosto 2018 è stata posta a carico di RE 1 l’imposta cantonale 2015 sul reddito di fr. 9'305.45. Il conguaglio del 30 settembre 2018 per l’imposta comunale 2015 indica un importo di fr. 6'979.10 (in applicazione del moltiplicatore del 75% sull’imposta cantonale) oltre all’imposta personale di fr. 20.–, per un totale di fr. 6'999.10. Il 31 dicembre 2018 e il 28 febbraio 2019 il Comune CO 1 ha intimato a RE 1 un richiamo e una diffida di pagamento per fr. 5'653.65, tenuto conto del versamento di un acconto di fr. 1'345.45 (*“rivers. imp. 2014”*). Con lettera del 26 febbraio 2021 il Comune ha poi comunicato a RE 1 che risulta ancora scoperta una parte dell’imposta comunale 2015, pari a fr. 1'678.30, in considerazione di altri due acconti di fr. 2'320.05 e fr. 1'655.30, invitandolo senza successo a saldare il dovuto entro il 31 marzo 2021.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'678.30 oltre agli interessi del 2.5% dal 17 giugno 2020, indicando quale causa del credito il *“residuo imposta comunale 2015”*.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 giugno 2021 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine assegnatogli per presentare osservazioni all’i­­stanza, RE 1 è rimasto silente.

D. Statuendo con decisione del 9 luglio 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali fissate in fr. 150.–.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 10 luglio 2021, il termine d’impu­­gnazione è scaduto martedì 20 luglio 2021 durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto. Presentato già il 19 luglio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il conguaglio dell’imposta comunale 2015, con attestazione di passaggio in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, accogliendo quindi l’istanza.

1.2.2 Nel reclamo RE 1 afferma che dinanzi al primo giudice il Comune CO 1 ha prodotto una documentazione *“incompleta o poco chiara”* e quindi di aver ritenuto non fosse utile presentare osservazioni all’istanza. Asserisce poi di avere, in seguito alla sua elezione come municipale nel 2016, convenuto in forma scritta con l’amministrazione comunale a inizio legislatura la compensazione delle diarie a lui spettanti con le imposte pregresse, ciò che sarebbe effettivamente avvenuto come egli si propone di dimostrare *“nel proseguo”*. Precisa di aver cessato ogni attività professionale dall’agosto 2019. Non gli risulta – egli epiloga – che la pretesa posta in esecuzione sia dovuta e anzi dall’estratto del 2014 del 4 ottobre 2018 (doc. 3, ultima pagina) si evincerebbe addirittura un saldo a suo favore di fr. 1'345.45.

1.2.3 Sennonché, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e quindi irricevibili, così come è irricevibile il plico di documenti da lui prodotto (doc. 3, v. sopra consid. 1.2). Poiché sono tardive le argomentazioni esposte con il reclamo, a maggior ragione sono pure del tutto ininfluenti le circostanze che il reclamante afferma di voler *“dimostrare nel proseguo”*. L’esito del gravame è quindi segnato.

1.2.4 Per abbondanza, checché ne dica il reclamante, la documentazione presentata in prima sede dal Comune CO 1 costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Come risulta dall’istanza, dal conguaglio di fr. 6'999.10 relativo all’imposta co-munale del 2015 (doc. B) sono stati detratti il saldo di fr. 1'345.45 a suo favore risultante dalla tassazione del 2014 (doc. C)

– come risulta del resto dalla lettera del Comune prodotta dallo stesso reclamante (doc. 3, pag. 3) – così come altri due

acconti di fr. 2'320.05 e fr. 1'655.30, giungendo ai fr. 1'678.30 posti in esecuzione.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'678.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).