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14.2021.93 • TRAC TI 14.2021.93 Generato dall'IA

Zurich Canton and City Tax Arrears Enforcement Appeal Dismissed

Numero d'incarto 14.2021.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal court dismissed a debtor's appeal against a lower court's decision which definitively rejected the debtor's opposition to enforcement proceedings initiated by the Canton and City of Zurich for the collection of tax arrears and associated interest, based on an executive tax assessment notice. The court reasoned that the appeal was inadmissible because the appellant failed to properly motivate its claims by not specifically challenging the lower court's finding that the executive tax assessment was a valid enforceable title and by introducing new factual allegations and evidence not presented in the initial proceedings, which are prohibited in an appeal under the summary procedure for debt enforcement matters.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Trasferimento della sede della società escussa durante la causa. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su fatti e un documento nuovi

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione esecuzione della tassazione fiscale debiti fiscali opposizione procedura fiscale decisione esecutiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 132 III 142
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

The court implicitly relies on this article regarding the general requirement for a motivated appeal, which leads to the rejection of the appeal as insufficiently motivated.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used to establish that court costs follow the event (loser pays).

art. 48 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 para. 1 OTLEF for determining the court fee amount.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 48 OTLEF for determining the court fee amount.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.93 · Lugano 29 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 settembre 2020 dal

Kanton Zürich, Zurigo Stadt Zürich, Zurigo (rappresentati dallo Steueramt der Stadt Zürich, Zurigo) contro __________, (ora: RE 1, ) (rappresentata dalla RA 1, )

giudicando sul reclamo del 5 luglio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Cantone e la Città di Zurigo hanno escusso la RE 1 SA di L__________ per l’incasso di fr. 659'605.65 oltre agli interessi dello 0.25% dal 19 maggio 2020 (indicando quale causa del credito: *“Staatsund

Gemeindesteuern 2009, Steuerbetrag gemäss Schlussrechnung vom 23.01.2020”*), fr. 87'796.50 (per *“Zins auf Steuernachforderung gem. Schlussrech-nung vom 23.01.2020”*) e fr. 5'606.65 (per *“Bisheriger Verzugszins, berechnet bis 18.05.2020”*).

B. Avendo la RE 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 settembre 2020 il Cantone e la Città di Zurigo ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 ottobre 2020. Con replica del 26 e duplica del 29 ottobre 2020 inoltrate spontaneamente, le parti hanno ribadito le loro contrastanti conclusioni.

C. In corso di procedura, o meglio il 6 novembre 2020, la RE 1 SA è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino a causa del trasferimento della propria sede nei Grigioni, a __________, e ha cambiato inoltre la propria ragione sociale in RE 1 AG.

D. Statuendo con decisione del 21 giugno 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–senz’assegnare indennità.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 AG è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 AG il 25 giugno 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 A scanso di equivoci, occorre osservare che nonostante la società escussa abbia trasferito la propria sede in un altro cantone nel corso della procedura di prima sede (tra la chiusura dello scambio di scritti e l’emanazione della sentenza) la competenza territoriale è rimasta immutata in virtù dell’art. 64 cpv. 1 lett. b CPC. La scrivente Camera è quindi competente per pronunciarsi sul reclamo.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3.1 Ciò posto, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo in esa­me, come pure il documento allegato (estratto di un verbale del Tribunale amministrativo di Zurigo del 7 giugno 2021), sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio.

1.3.2 Per il medesimo motivo è pure inammissibile il richiamo della documentazione relativa alle procedure pendenti presso il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo per *“esaminarla e annullare la sentenza”*, per tacere del fatto che non rientra tra le (limitate) competenze del giudice del rigetto e quindi anche della scrivente autorità giudiziaria (sotto, consid. 1.4.4).

1.4 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.4.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto pacifico che la decisione di tassazione emessa il 23 gennaio 2020 dal Cantone e dalla Città di

Zurigo per il conguaglio *(“Schlussrechnung”)* dell’im­­posta cantonale e comunale 2009, di fr. 659'605.65, oltre

agli interessi di ritardo calcolati in fr. 87'796.50 – poiché regolarmente notificata ed esecutiva – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per gli importi ivi stabiliti. Egli ha d’altronde respinto la generica contestazione sollevata dall’escusso, secondo cui sarebbero pendenti dei procedi-menti presso l’autorità superiore per ottenere la revisione di quelle decisioni, poiché tali cause riguardano altre tassazioni relative a periodi fiscali anteriori a quella in oggetto e non inficiano pertanto l’esecutività dei titoli prodotti dall’istante. Ricordato che una decisione esecutiva ai sensi della LEF vale quale titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo la sua emissione, il primo giudice ha pure riconosciuto l’importo di fr. 5'606.65 preteso a tale scopo, accogliendo così l’istanza nella sua integralità.

1.4.2 Nel reclamo la RE 1 AG si limita a esternare tutta una serie di nuove allegazioni di fatto – in particolare con un’ampia esposizione dell’istoriato relativo all’“*operazione segreta*” effettuata dalla società E__________ ai danni suoi, sfociata in un procedimento (tuttora pendente) di verifica fiscale avviato 14 anni fa dall’Ammi­­nistrazione federale delle contribuzioni nei suoi confronti – e a produrre un estratto del verbale del 7 giugno 2021 del Tribunale amministrativo zurighese relativo alla causa da essa avviata contro la Città di Zurigo e la Confederazione Svizzera, invitando

questa Camera a richiederne all’autorità giudiziaria la documentazione, ad *“esaminarla”* e ad *“annullare”* la

sentenza impugnata.

1.4.3 A prescindere dall’inammissibilità di tutte le allegazioni di fatto e del nuovo documento addotti per la prima volta

davanti a questa Camera (sopra consid. 1.2), così argomentando la RE 1 AG non si confronta minimamente con la motivazione pretorile appena riassunta (consid. 1.4.1), né spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Insufficientemente motivato, il reclamo si rivela così irricevibile.

1.4.4 Per mera abbondanza va comunque ricordato che quella di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’e­­sistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura

formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132

III 142, consid. 4.1.1). La decisione impugnata è pertanto corretta, i titoli prodotti essendo esecutivi (doc. B

accluso all’istanza), l’escussa non aven­-do neppure allegato di aver impugnato la decisione di tassazione davanti all’Ufficio di tassazione

*(“Steueramt”)* di Zurigo entro il termine di trenta giorni indicato sulla medesima (doc. C), né invocato, e men che meno dimostrato, una delle tre eccezioni liberatorie previste dall’art. 81 LEF (estinzione del debito, proroga di pagamento o prescrizione).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 753'008.80, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).