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14.2021.9 • TRAC TI 14.2021.9 Generato dall'IA

Appeal Against Execution Order Based on Unfinalized Criminal Accusation Decree

Numero d'incarto 14.2021.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested the definitive rejection of their opposition to an execution order for a debt based on a criminal accusation decree, arguing the decree was not final because they had submitted appeals that remained undecided by the relevant authority. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant was aware of the decree when they opposed the initial execution order and that their subsequent submissions were not timely oppositions as required by law; therefore, the decree was legally considered final and executable, and the execution court's jurisdiction was limited to exceptions arising after the decree's issuance, not reviewing its validity or the merits of the underlying criminal matter.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Against Execution Order Based on Unfinalized Criminal Accusation Decree: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant was aware of the decree when they opposed the initial execution order and that their subsequent submissions were not timely oppositions as required by law; therefore, the decree was legally considered final and executable, and the execution court's jurisdiction was limited to exceptions arising after the decree's issuance, not reviewing its validity or the merits of the underlying criminal matter.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione delle pene impugnabilità della decisione di rinvio reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici eccezioni processuali disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 142 cpv. 3 CPC
che siccome la sentenza impugnata è stata notificata a RE 1 al più presto il 14 gennaio 2021, il reclamo, presentato lunedì 25 gennaio (data del timbro postale), risulta tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
Art. 31 LEF
3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF, 251 lett.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 80 LEF
CPP è parificato per legge a una sentenza passata in giudicato – ossia a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv.
Art. 2 cpv. 1 CC
che il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 139 IV 232
3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to determine that the costs follow the outcome of the appeal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning as the basis for establishing the procedural fee.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.9 · Lugano 9 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio 2020 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 gennaio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito il *“Decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 agosto 2020 e un atto complementare del giorno successivo, le parti riconfermandosi poi nelle rispettive conclusioni con replica del 16 settembre e duplica del 16 ottobre 2020;

che statuendo con decisione del 13 gennaio 2021, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 gennaio 2021 per ottenerne la reiezione (*recte:* l’annullamento) e nel contempo con un’ *“istanza”* con cui chiede di annullare il precetto esecutivo, di mettere le spese a carico dell’istante e di fare ordine all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di emanare una decisione sulle sue opposizioni del 28 maggio 2019 e del 27 agosto 2020;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che siccome la sentenza impugnata è stata notificata a RE 1 al più presto il 14 gennaio 2021, il reclamo, presentato lunedì 25 gennaio (data del timbro postale), risulta tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamante ripete di avere ricevuto solo il 25 agosto 2020 il decreto d’accusa n. __________ del 14 novembre 2018 invocato dal­-l’istante quale titolo di rigetto dell’opposizione quando ha ritirato l’invito del Giudice di pace a presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, cui era accluso il decreto in questione;

ch’egli allega di avere presentato all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione opposizione al decreto d’accusa il 28 maggio 2019 e il 27 agosto 2020, e che l’Ufficio non ha ancora emesso una decisione in merito, sicché a suo parere il decreto non è ancora passato in giudicato e non vale titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF;

che in realtà RE 1 ha avuto conoscenza dell’esisten­za del decreto d’accusa già il

25 aprile 2019 al momento in cui ha interposto opposizione al precetto esecutivo, che alla voce “*Titolo di credito con data”* indicava chiaramente il *“Decreto d’accusa DA_ __________ del 14.11.2018”*;

che secondo la giurisprudenza la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento;

che il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenze della CEF 14.2019.236 dell’11 maggio 2020 consid. 5.4 e 14.2019.151. dell’11 dicembre 2019 consid. 6.3/c);

che nel caso in esame il reclamante avrebbe quindi dovuto informarsi in merito al decreto d’accusa subito dopo aver ricevuto il precetto esecutivo e contestarlo tempestivamente;

ch’egli afferma sì di aver interposto opposizione al decreto con scritto del 28 maggio 2019 (doc. 4 accluso all’*“istanza”* del 25 gennaio 2021, già prodotto in prima sede con le osservazioni supplementari del 28 agosto 2020);

che lo scritto in questione, presentato in reazione all’invito, rivoltogli il 16 maggio 2019 dall’Ufficio esazione e condoni, a ritirare l’opposizione al precetto esecutivo per evitare le spese di una procedura di rigetto dell’opposizione, risulta manifestamente tardivo nella misura in cui è stato (apparentemente) inviato più di un mese dopo la ricezione del precetto esecutivo, ricordato che il termine di opposizione al decreto d’accusa è di dieci giorni (art. 354 CPP indicato nei rimedi giuridici in fondo al decreto);

che d’altronde nello scritto in questione RE 1 non contesta di avere ricevuto il decreto d’accusa indicato nel precetto esecutivo (così come altri decreti menzionati in altri precetti esecutivi) bensì chiede di comunicargli i motivi per i quali sono stati emessi e di poter esaminare i documenti che attestano l’infrazione imputatagli così come la sua colpa diretta;

che l’opposizione interposta il 27 agosto 2020 (doc. 6 accluso al­l’*“istanza”* del 25 gennaio 2021) è all’evidenza ancora più intempestiva;

che nelle circostanze descritte l’accertamento del Giudice di pace secondo cui il decreto d’accusa è passato in giudicato non presta il fianco alla critica;

che contrariamente a quanto pensa il reclamante, un decreto d’accusa giusta gli art. 352 seg. CPP è parificato per legge a una sentenza passata in giudicato – ossia a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF – ove l’imputato non abbia presentato una valida (e in particolare tempestiva) opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP menzionato in fondo al decreto d’accusa in discussione);

che in assenza di una valida opposizione al decreto d’accusa, esso è assimilato a una decisione esecutiva senza che il tribunale penale di primo grado debba pronunciarsi (art. 355 seg. CPP a contrario);

che le censure di RE 1 in merito alla procedura di emanazione del decreto d’accusa, e segnatamente alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito e all’assenza di prove dell’infrazione per la quale è stato condannato, sono contestazioni ch’egli avrebbe dovuto far valere con un’opposizione tempestiva contro il decreto d’accusa;

che né il giudice del rigetto né l’autorità giudiziaria superiore sono abilitati a statuire su tali censure, la loro competenza esaurendosi nell’esame delle eccezioni stabilite all’art. 81 LEF sorte *dopo* l’e­manazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (art. 80 cpv. 1 LEF);

che il reclamo va pertanto respinto;

che l’*“istanza”* risulta invece inammissibile, la scrivente Camera non avendo competenze quale autorità di primo grado;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. L’*“istanza”* è inammissibile.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).