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14.2021.88 • TRAC TI 14.2021.88 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Future Solvency Claims

Numero d'incarto 14.2021.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor for non-payment of a debt, and the debtor subsequently appealed this decision, arguing potential solvency based on a future large income; however, the appellate court rejected the appeal because the statutory requirements for annulling bankruptcy—namely, proof of payment, deposit of the amount owed, or creditor withdrawal of the petition—were not met by the deadline for the appeal, rendering the debtor's unproven, future solvency prospects irrelevant to the immediate challenge of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF; Creditor Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Future Solvency Claims: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito prova della solvibilità adempimento dei presupposti legali termine di pagamento differimento del fallimento Fallimento. Presupposti per l’annullamento del fallimento. Tempo utile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 295
2 LEF devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The dismissal of the appeal is based on the non-fulfillment of the exhaustive legal requirements stipulated in this article for annulling the bankruptcy.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision determines that the costs of the current proceedings are borne by the losing party (RE 1).

art. 52 lett. a OTLEF

Used in conjunction with Art. 106 CPC to calculate the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 106 CPC to calculate the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.88 · Lugano 29 luglio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.1553 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 27 marzo 2021 dalla

CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 27 marzo 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 51'360.– oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 26 maggio 2021 è comparsa la sola istante, confermando la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 26 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un *“ricorso (art. 17 LEF)”* del 7 giugno 2021 per ottenere la revoca del fallimento. Il 17 giugno, essa ha confermato che la decisione impugnata era la decisione di fallimento e ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, il quale le è stato negato con ordinanza presidenziale del 21 giugno 2021. Il successivo 22 luglio la reclamante ha inoltrato ricorso in materia civile al Tribunale federale contro tale ordinanza. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 maggio 2021, il termine d’impugna­zione è scaduto domenica 6 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro posta­le), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Nel caso in esame, la stessa reclamante ammette di non aver fatto fronte al debito verso l’istante e non dimostra che l’importo dovuto sia stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore né che il creditore abbia ritirato la domanda di fallimento. Non è quindi adempiuto nessuno dei motivi, come detto esaustivi, cui la legge subordina l’annullamento del fallimen­to. In queste circostanze, diventa inutile esaminare se è realizzato l’altro presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la verosimile solvibilità del debitore.

2.2 Per quanto attiene alla *“concreta aspettativa/garanzia di entrata per Eur 1.2 mio.”*, va ricordato che entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Nella fattispecie, le aspettative della reclamante erano quindi prive di rilevanza, siccome il reclamo è stato presentato l’ultimo giorno utile (sopra consid. 1). Che la soluzione proposta potesse essere nell’interesse dei creditori è possibile, ma non costituisce una circostanza che secondo la legge autorizza la sospensione o l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto respinto.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione a:

– II Corte di diritto civile del Tribunale federale, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_601/2021);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).