Withdrawal of Bankruptcy Application and Improper Appeal Remedy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who requested personal bankruptcy subsequently withdrew the application at a hearing, leading the lower court judge to strike the case from the roll, which the appellant contested via an appeal, requesting a stay on the seizure of their pension benefits. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because an appeal, not a revision, is the proper remedy against a decision to strike a case due to withdrawal (unless concerning costs), and therefore the requested stay was also deemed inadmissible, though the court exceptionally waived the collection of procedural costs given the appellant's lack of legal training and self-representation.
Regesto Legislator
UfficialeAutofallimento. Stralcio della causa in seguito al ritiro della domanda. Irricevibilità del successivo reclamo contro il decreto di stralcio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article justified the initial administrative dismissal of the case by the lower court judge, which formed the basis of the appeal.
This provision was cited in the reasoning to indicate the correct remedy (revision) instead of the appeal filed, which led to the declaration of inadmissibility.
This article sets the general rule for assigning procedural costs based on the outcome of the decision.
Testo completo
RE 1 Incarto n. 14.2021.86 · Lugano 28 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.388 (autofallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2021 da
RE 1
giudicando sul reclamo 16 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione di stralcio emessa il 14 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che all’udienza del 14 giugno 2021, RE 1, udito le spiegazioni del Pretore aggiunto sui presupposti per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento, ha ritirato la domanda, motivo per cui il giudice ha stralciato la causa dal ruolo, rinunciando a prelevare spese;
che
con il reclamo in esame RE 1 è insorto contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha *“negato verbalmente il [suo]* *ottenimento al fallimento personale”*;
chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo per quanto attiene al pignoramento delle prestazioni della sua cassa pensione;
che tuttavia il reclamante perde di vista che in realtà il Pretore aggiunto non ha respinto la sua domanda di autofallimento, ma l’ha stralciata dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC dopo che l’istante l’aveva ritirata in occasione dell’udienza del 14 giugno 2021;
che contro il decreto di stralcio per desistenza non è aperta la via del reclamo (tranne sulla questione delle spese processuali), bensì soltanto quella della revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2-1.3);
che il reclamo in esame è pertanto irricevibile, come pure la domanda di effetto sospensivo;
che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).