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14.2021.76 • TRAC TI 14.2021.76 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Debt Extinction and Solvency

Numero d'incarto 14.2021.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor due to outstanding social security contributions totaling over 41,000 francs, leading the lower court to issue a bankruptcy decree. The debtor appealed, asserting the debt had since been settled, and provided documentation of payment and evidence of a recent loan and recovering business income to demonstrate its subsequent solvency. The appellate court granted the appeal, reasoning that the debtor satisfied the statutory requirement for annulment by proving the extinction of the debt through payment and sufficiently establishing its solvency following the original declaration, thereby ordering the bankruptcy decree to be reversed while allocating the associated court costs to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Debt Extinction and Solvency: The debtor appealed, asserting the debt had since been settled, and provided documentation of payment and evidence of a recent loan and recovering business income to demonstrate its subsequent solvency. The appellate court granted the appeal, reasoning that the debtor satisfied the statutory requirement for annulment by proving the extinction of the debt through payment and sufficiently establishing its solvency following the original declaration, thereby ordering the bankruptcy decree to be reversed while allocating the associated court costs to the debtor.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito prova della solvibilità contributi sociali arretrati emissione di valori sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 120 II 393
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision established the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debtor proved the debt was extinguished and its solvency was plausible.

art. 194 cpv. 1 LEF

Cited as the provision that extends the rules of Art. 174 LEF to bankruptcy without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for charging the court fees and costs to the appellant due to their late payment leading to the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the judicial fee.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF for calculating the judicial fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.76 · Lugano 17 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.1757 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2021 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 6 aprile 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 41'457.60 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 12 maggio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda sulla scorta del conteggio aggiornato dello scoperto.

C. Statuendo con decisione 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

14 maggio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2021 per ottene­re, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito vantato dall’istan­­te. Il

27 maggio 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa per­so ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la RE 1 è venuta a conoscenza della decisione avversata il 14 maggio 2021 (reclamo, ad I/B), verosimilmente tramite l’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 25 maggio (essendo il lunedì di Pentecoste del 24 maggio 2021 festivo). Presentato quello stesso giorno (tracciamento della raccomandata n. 98.__________), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art.

174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un ordine di pagamento di fr. 42'219.95 a favore dell’istante del 18 maggio 2021 (doc. D) e un’e-mail del giorno successivo con cui la medesima conferma il versamento e l’assenza di contributi scoperti nei suoi confronti (doc. D1). Il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

2.2.2 Nel caso in esame, la reclamante ha asserito che grazie agli introiti della sua attività di compravendita di veicoli, che dopo il periodo di crisi dovuto al coronavirus si sta riprendendo, e al prestito di fr. 60'000.– che le ha appena concesso il proprio amministratore unico, __________, in 12 rate di fr. 5'000.– mensili dal 1° giugno 2021 (doc. F), si sarebbe impegnata a pagare al più presto tutte le residue esecuzioni. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che a oggi non è più pendente alcuna esecuzione né sussistono attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).