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14.2021.74 • TRAC TI 14.2021.74 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor (Provisional Dismissal of Objection to Enforcement Order Based on Certificate of Assets Deficiency)

Numero d'incarto 14.2021.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional dismissal of an objection to an enforcement order for CHF 2,259.40, based on a certificate of assets deficiency issued following a seizure, but the lower court rejected the request, accepting the debtor's claim of indigence as plausibly raised. The appellate court, however, ruled that the certificate of assets deficiency issued after a seizure constitutes a valid enforceable title under the law, and the debtor could not contest this based on a subsequent change in financial circumstances ("non ritorno a miglior fortuna") unless such an exception was explicitly raised in the opposition to the payment order, thus upholding the appeal and granting the provisional dismissal of the objection.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor v. Debtor (Provisional Dismissal of Objection to Enforcement Order Based on Certificate of Assets Deficiency): The appellate court, however, ruled that the certificate of assets deficiency issued after a seizure constitutes a valid enforceable title under the law, and the debtor could not contest this based on a subsequent change in financial circumstances ("non ritorno a miglior fortuna") unless such an exception was explicitly raised in the opposition to the payment order, thus upholding the appeal and granting the provisional dismissal of the objection.

Parole chiave

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richiesta di pignoramento autorizzazione all’esecuzione situazione finanziaria minimo vitale opposizione al precetto esecutivo pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 149 cpv. 2 LEF

Cited because the certificate of deficiency of assets issued following a seizure constitutes a valid title for the provisional rejection of the opposition under Art. 82 para. 1 LEF.

Art. 82 cpv. 1 LEF

Cited as the provision under which the title constituted by the certificate of deficiency of assets allows for the provisional rejection of the opposition.

Art. 75 cpv. 2 LEF

Cited in explaining that the exception of 'not having returned to better fortune' must be expressly raised by the debtor under this provision.

Art. 93 LEF

Cited in relation to the limits on seizure concerning the debtor's subsistence minimum.

Art. 48 OTLEF

Applied in determining the costs for the appeal proceedings.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Applied in determining the costs for the appeal proceedings.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied for the rule that costs follow the event (loser pays).

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to define the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2021.74 · Lugano 23 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa S21-84 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 24 marzo 2021 dall’

RE 1 contro

CO 1 (rappresentata dal curatore RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 21 maggio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 14 maggio 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 2'259.40 indicando quale causa del credito: *“__________, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento del 18.04.2017, Ufficio Esecuzione di Lugano 6900 Lugano, No d’esecuzione __________, Importo ACB CHF 2259.40 / Saldo scoperto alla data del 08.01.2011, Tel.: __________ // Titolo di credito ceduto dalla ditta __________ ad RE 1 in data 10.02.2011”* e fr. 10.– per *“Spese varie”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo 2021 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Paradiso limitatamente a fr. 2'259.40 (e non anche per le spese varie di fr. 10.–). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 2 aprile 2021. Con replica del 21 aprile 2021 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.

C. Statuendo con decisione del 14 maggio 2021, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 165.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 9 giugno 2021 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 17 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 27 maggio. Presentato il 21 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza siccome pur considerando che il convenuto avrebbe dovuto opporsi al precetto esecutivo facendo valere il *“non ritorno a miglior fortuna”*, ha ritenuto ch’egli, con le sue osservazioni all’istanza, ha reso comunque plausibile il suo stato d’indigenza *“in questa fase della procedura”*.

4. Nel reclamo l’RE 1 sostiene invece che l’attestato di carenza di beni costituisce un valido riconoscimento di debito di modo che la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta.

5. Orbene, sta di fatto che l’attestato di carenza di beni emesso dal­l’Ufficio esecuzione di Lugano il 18 aprile 2017 nei confronti di CO 1 a favore della RE

1 per fr. 2'259.40 costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzio­ne. D’altronde, contrariamente a quanto suppone il Giudice di pa­ce, CO 1 non avrebbe potuto contestare di essere ritornata a miglior fortuna con l’opposizione al precetto esecutivo, poiché ciò è possibile solo in caso di attestato di carenza di beni rilasciato nell’ambito di un fallimento (art. 265-265*b* LEF), mentre nel caso in esame l’attestato di carenza di beni è stato emesso in seguito a un pignoramento (art. 149 e 149*a* LEF). Ad ogni modo, l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna non va rilevata d’ufficio dal giudice del rigetto, ma dev’essere sollevata espressamente dall’escusso con un’opposizione esplicita interposta entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo (art. 75 cpv. 2 LEF), pena, nel caso contrario, la perenzione dell’eccezione nella procedura in corso (sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011).

6. Con le osservazioni al reclamo il curatore di CO 1 afferma che l’importo posto in esecuzione riguarda una fattura antecedente la sua nomina come curatore, sicché dichiara di non essere in grado di giudicare la legittimità della richiesta. L’osservazione è invero senza rilievo nella procedura di rigetto. La questione della fondatezza della pretesa posta in

esecuzione esu­la infatti dalla competenza del giudice del rigetto, che deve limitarsi a verificare l’esistenza di un titolo

esecutivo (sopra consid. 2), ossia doveva, nel caso di specie, esaminare se l’attestato di carenza di beni prodotto dalla RE 1 costituisce o no un valido titolo di rigetto dell’opposizione, questione che, come visto, va risolta in modo affermativo.

7. Che la situazione finanziaria in cui versa l’escussa sia critica, co­me rilevato dal suo curatore, è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Di tale aspetto si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi di CO 1 non assolutamente impignorabili, limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra altre: sentenza della CEF 14.2021.29 del 9 agosto 2021). L’argomento non si oppone quindi all’accoglimento del reclamo.

8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconve­­nienza, RE 1 non avendo postulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) né in prima, né in seconda sede.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'259.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“*1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'259.40.*

*2. Le spese processuali di fr. 165.– sono poste a carico della parte convenuta.”*

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).