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14.2021.72 • TRAC TI 14.2021.72 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld on Procedural Grounds

Numero d'incarto 14.2021.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for non-payment of a debt, and the lower court declared the bankruptcy after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, arguing correspondence was sent to the wrong address and claiming general solvency, but the appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to raise grounds for annulment under the relevant statute, specifically by not proving payment or deposit of the debt, and because any challenges to the underlying claim should have been raised as an opposition to the payment order rather than in the bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor Bankruptcy Upheld on Procedural Grounds: The debtor appealed, arguing correspondence was sent to the wrong address and claiming general solvency, but the appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to raise grounds for annulment under the relevant statute, specifically by not proving payment or deposit of the debt, and because any challenges to the underlying claim should have been raised as an opposition to the payment order rather than in the bankruptcy proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento debiti integrali decisioni incidentali opposizione tardiva opposizione procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning section to justify the imposition of court costs on the losing party, which is then formalized in order 2.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.72 · Lugano 2 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.278 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 marzo 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1, per il mancato pagamento di fr. 330.65 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’11 maggio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 12 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 maggio 2021, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 24 maggio, che era festivo (Lunedì di Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 19 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Nel caso in esame il reclamante non ha fatto valere alcun motivo di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF ma si è limitato a lamentarsi che l’istante ha inviato tutta la corrispondenza cartacea al vecchio indirizzo della ditta a __________ e non al suo nuovo magazzino di __________, e ha dichiarato di aver sempre pa-gato regolarmente tutti i suoi debiti.

2.2 A parte il fatto che il cambiamento di sede e recapito della ditta è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio solo il 20 aprile 2021, dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, che il nuovo indirizzo non risulta essere stato comunicato all’istan­­te, che il reclamante era ad ogni modo tenuto a organizzarsi in modo da farsi trasmettere la corrispondenza giunta al precedente recapito e che l’esecuzione dell’istante non è l’unica pendente nei suoi confronti (nel registro delle esecuzioni erano menzionate al momento della presentazione del reclamo anche le esecuzioni n. __________, __________ e __________), il reclamante avrebbe dovuto ad ogni modo far valere le censure dirette contro la pretesa dell’istan­­te con un’opposizione al precetto esecutivo. Esse sono irricevibili, in quanto tardive, nella procedura di fallimento.

2.3 Contrariamente a quanto preannunciato nel suo scritto del 21 mag­gio 2021 successivo al reclamo, RE 1 non ha pagato il credito dell’istante nemmeno il 25 maggio 2021. Ne segue che il reclamo va respinto, senza necessità di verificare se il reclamante ha reso verosimile la propria solvibilità.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).