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14.2021.69 • TRAC TI 14.2021.69 Generato dall'IA

Appeal Against Partial Rejection of Objection to Enforcement Based on Exequatur Decision

Numero d'incarto 14.2021.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The reviewing court addressed an appeal against a lower court's partial definitive rejection of an objection to an enforcement order, which was based on a foreign court decision whose recognition had already been granted through an *exequatur* procedure. The court reasoned that in a definitive objection rejection proceeding based on an enforceable title, the debtor is generally precluded from raising exceptions that were either already decided or could have been raised during the *exequatur* proceedings, citing the binding effect of the *exequatur* judge's decision under relevant enforcement law. Consequently, the appellate court deemed most grounds of appeal, which improperly re-litigated issues like the existence of the debt or violation of Swiss public order already addressed in the *exequatur*, inadmissible due to insufficient substantiation, leading to the rejection of the appeal to the extent receivable.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera dichiarata esecutiva in Svizzera. Inammissibilità delle eccezioni già sollevate in sede d’exequatur

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo multe disciplinari autorizzazione all’esecuzione decisione parziale procedura disciplinare eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 142 cpv. 3 CPC
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 maggio 2021, il termine d’im­pugnazione è scaduto domenica 16 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
Art. 31 LEF
3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid.
DTF 132 III 142
81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
DTF 140 III 378
essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid.
DTF 142 I 94
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 3 LEF

This provision was implicitly the main ground for rejecting the appeal, as the court confirmed that exceptions already rejected during the exequatur procedure cannot be re-examined in the definitive rejection of opposition procedure.

art. 128 cpv. 3 CPC

This provision was cited in relation to the potential imposition of a disciplinary fine for the appeal, although the fine itself was not explicitly ordered in the dispositive.

art. 320 lett. b CPC

This procedural rule governs the limits on challenging factual findings in the appeal (requiring findings to be 'manifestly erroneous'), cited in the reasoning against an inadmissible ground of appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article establishes that court costs follow the outcome of the case (soccombenza), cited as the basis for allocating the costs of the present judgment.

art. 48 OTLEF

Cited together with Art. 61 cpv. 1 OTLEF as the basis for establishing the amount of the court fee for the present judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited together with Art. 48 OTLEF as the basis for establishing the amount of the court fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.69 · Lugano 22 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.241 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 16 marzo 2021 dalla

CO 1 BVI- (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 17 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 (in seguito “CO 1”) ha escusso la RE 1 (“RE 1”) per l’incasso di fr. 240'705.92 oltre agli interessi del

18% dal 17 ottobre 2020 (indicando quale causa del credito la *“sentenza Pretura Mendrisio-Sud del 07.08.2020”*), fr. 79'897.–

(per *“interessi calcolati dal 12.12.2018 al 16.10.2020”*) e fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2020 (per *“sentenza Pretura Mendrisio-Sud del 07.08.2020”*).

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 marzo 2021. Le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive conclusioni con replica del 21 aprile e duplica del 3 maggio 2021.

C. Statuendo con decisione del 5 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in

via definitiva l’oppo­­sizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 315'904.11 (anziché fr. 328'602.92) oltre agli interessi del 18% su fr. 234'008.22 dal 17 ottobre 2020 e del 5% su fr. 4'000.– dal 13 ottobre 2020, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 680.– e un’inden­nità di fr. 4'900.– a favore dell’istante;

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 6 maggio 2021, il termine d’im­pugnazione è scaduto domenica 16 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, respinta – con riferimento all’art. 99 cpv. 3 lett. c CPC

– la richiesta dell’escussa volta a obbligare l’i­stante a prestare una cauzione processuale, il Pretore aggiunto ha ricordato che la decisione del giudice dell’*exequatur* di una decisione estera vincola il giudice del rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF), sicché ha ritenuto irricevibili tutte le eccezioni già sollevate dalla convenuta nella procedura di *exequatur* in Svizzera della decisio­ne contumaciale della Corte Superiore dello Stato del Delaware (USA) invocata quale titolo di rigetto definitivo, ovvero l’inesisten­­za del debito, l’eccezione d’incompetenza del giudice americano e la violazione dell’ordine pubblico svizzero. Il primo giudice ha poi proceduto a verificare la conversione del credito in franchi svizzeri sulla scorta del tasso di cambio USD/CHF fornito dal notorio sito fxtop.com, pari allo 0.890761 al 23 dicembre 2020 (data della domanda d’esecuzione), giungendo al capitale di fr. 234'008.22 e agli interessi del 18% maturati dal 12 dicembre 2018 al 16 ottobre 2020 di fr. 77'895.89, e ha limitato gli interessi correnti del 18% al capitale e del 5% alle ripetibili di fr. 4'000.– decretate nella procedura di *exequatur*.

4. Nel reclamo la RE 1 censura anzitutto la lacunosità del­l’istanza, che non precisa il tipo (provvisorio o definitivo) di rigetto. Rimprovera al Pretore aggiunto di non aver interpellato l’istante al riguardo. La reclamante pare però perdere di vista che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e pertanto verifica d’ufficio quale tipo di rigetto possa essere concesso in base al titolo pro-dotto dall’istante, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, da lui formulata, purché il diritto di

essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 4.1 e i

rinvii). Nella fattispecie, la reclamante ha perfettamente compreso che l’istanza tendeva al rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta della decisione del Delaware (v. risposta, pag. 1 e duplica pag. 3). Ha quindi avuto la possibilità di difendersi. Strumentale, la censura va di conseguenza respinta.

5. La reclamante ripropone poi le eccezioni d’inesistenza del credito dell’istante, di cui non avrebbe fornito le prove, e di violazione del­l’ordine pubblico svizzero (per incompetenza del giudice del Delaware, nullità delle prove fornite, anatocismo, impossibilità di difendersi al proprio domicilio), senza confrontarsi con la pertinente motivazione della decisione impugnata, secondo cui il giudice del rigetto non è abilitato a riesaminare le eccezioni già respinte o proponibili nella procedura di *exequatur* (art. 81 cpv. 3 LEF). Insufficientemente motivato (art.

321 cpv. 1 CPC), il reclamo si avvera su questo punto irricevibile (DTF

142 I 94 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

6. Anche il generico rimprovero di accertamento inesatto dei fatti e la censura circa la pretesa incompetenza territoriale e materiale del primo giudice sono privi di motivazione e sono pertanto inammissibili, per tacere del fatto che nella procedura di reclamo può essere censurato solo l’accertamento *manifestamente* errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e che la critica relativa alla competenza è insostenibile alla luce dell’art. 84 LEF.

7. La reclamante si spinge fino a rimproverare al Pretore aggiunto di essersi reso reo di denegata giustizia per avere questi emanato la decisione in soli 50 giorni, ossia in modo *“troppo sbrigativo”*. Non pare sfiorarla l’idea che la celerità della decisione dipende soprattutto dall’inconsistenza delle censure da lei sollevate. Denegare la giustizia sarebbe invece stato per il primo giudice assecondare una difesa che perseguiva un evidente scopo dilatorio.

8. Paradossale, se non abusiva, si rivela infine la doglianza di assenza di motivazione e di errata applicazione del diritto, mentre la reclamante si è ben guardata dal confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, imperniata sull’art.

81 cpv. 3 LEF.

9. All’estremo limite del temerario, e quindi dell’inflizione di una multa disciplinare (art.

128 cpv. 3 CPC), il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile, ciò che rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.

10. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 315'904.11, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).