Debtor Appeal on Enforcement for Unpaid Public Law Claims Lacking Executive Title
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a debtor's appeal against a lower court's definitive rejection of opposition to an enforcement proceeding initiated by the Canton for unpaid public law claims, where the debtor had failed to respond to the initial enforcement action request. The court reasoned that for definitive rejection of opposition based on public law claims (like taxes), the creditor must present an enforceable administrative decision, which was missing here; however, an enforcement file documenting the debtor's inability to pay constitutes a valid executive title for the enforcement costs specified within it, leading the appellate court to partially uphold the appeal by rejecting the opposition only for the amount corresponding to the enforceable costs, while confirming the rejection for the remaining portion based on the lack of a proper executive title for the principal public debt claim.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Pretese di diritto pubblico. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive. Domanda di revisione fiscale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision concerns the grounds for definitive rejection of an objection based on an enforceable title, which was relevant to the partial modification of the lower court's decision.
This provision concerns the exceptions that might prevent the definitive rejection of an objection, which was considered when determining which part of the debt was enforceable.
This procedural rule determined the distribution of costs in both instances based on partial success (soccombenza parziale).
This provision was cited along with Art. 48 OTLEF when applying the rule for the distribution of procedural costs based on partial success.
This provision was cited along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF when applying the rule for the distribution of procedural costs based on partial success.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.61 · Lugano 29 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 30 novembre 2020 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)
contro
RE 1 ---
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 352.–, indicando quale causa del credito la *“ripresa dell’ACB n.__________ del 31.01.2000; ACB con esecuzione archiviata in __________”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni, l’escusso è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione 30 aprile 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2021 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché la sospensione di *“ogni pratica* *[fiscale]* *in merito agli arretrati dovuti”*. Nel termine
assegnatogli lo Stato del Canton Ticino non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2021, il reclamo, presentato già il 6 maggio 2021 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso in esame, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza nel termine impartitogli dal Giudice di pace, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, fermo restando che la Camera deve comunque rilevare d’ufficio la carenza manifesta di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5). Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alla *“documentazione”* prodotta dall’istante, che ha implicitamente considerato quale valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF.
4. Nel reclamo RE 1 allega di aver recentemente richiesto una *“formale revisione generale”*
delle proprie tassazioni e chiede alla Camera di sospendere *“ogni pratica in merito agli arretrati dovuti”* in attesa che venga emessa una decisione sulla sua richiesta di
revisione.
5. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1. Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito, l’attestato di carenza di beni è di principio parificato dalla legge a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto pubblico. Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 130 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via *definitiva* producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell’8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della CEF 14.2018.171 del
12 marzo 2019, consid. 5.1 come pure 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD
2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). L’attestato di carenza di beni costituisce invece un titolo di rigetto
definitivo per le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione in quel documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).
5.2 Nel caso in esame, è pertanto manifesto che l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento prodotto con l’istanza non può assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione, men che meno definitivo, per il capitale di fr. 108.85 e per gli interessi di fr. 10.15, che di tutta evidenza sono pretese di diritto pubblico vantate dallo Stato del Canton Ticino, il quale non ha allegato all’istanza la decisione (amministrativa) che ne accerta l’esistenza, ovvero il titolo esecutivo idoneo a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’attestato di carenza di beni costituisce invece un valido titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive di fr. 203.– anticipate dallo Stato e per le “ultime” spese di fr. 30.– poste a suo carico dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire in modo autoritativo su questo tipo di spese.
5.3 La presentazione di una *“formale revisione generale”* delle proprie tassazioni su cui il
reclamante fonda la richiesta di sospendere *“ogni pratica in merito agli arretrati dovuti”* è un’allegazione nuova di cui la Camera non può tenere conto ai fini
del giudizio (sopra consid. 1.3). Essa, ad ogni modo, non potrebbe avere effetto sulle spese esecutive poste a carico dell’escusso nell’attestato di carenza di beni, per tacere del fatto che solo la decisione definitiva sulla domanda di revisione – e non già la domanda stessa – sospende l’esecutività delle tassazioni di cui è chiesta la revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 legge tributaria [RL 640.100]; sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 6.1).
5.4 Di conseguenza, ancorché per altri motivi di
quelli esposti dal reclamante, il reclamo va parzialmente accolto, ossia limitatamente a fr. 119.– (fr. 108.85 + 10.15), e la sentenza impugnata
riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 233.– (fr. 352.– ./. fr. 119.–).
6. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si giustifica di attribuire un’indennità d’inconvenienza all’istante né in prima sede, in cui non ha motivato la propria domanda al riguardo come invece ri-chiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né davanti a questa Camera, siccome non ha presentato osservazioni al reclamo.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 352.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 233.–.
2. Le spese processuali di fr. 60.– sono poste a carico dell’istante per 1⁄3 e per i rimanenti 2⁄3 a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante per fr. 50.– e a carico dello Stato del Canton Ticino per i rimanenti fr. 30.–. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – Stato del Canton Ticino, Sezione delle Finanze, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).