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14.2021.60 • TRAC TI 14.2021.60 Generato dall'IA

Creditors' Provisional Rejection of Tenants' Opposition Upheld on Appeal Due to Inadmissible New Arguments

Numero d'incarto 14.2021.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of tenants' opposition to enforcement proceedings for rent and utility arrears, which the lower court granted, leading the tenants to appeal arguing for a confrontation and alleging the creditor had lied to the court, while also raising new facts regarding the lease termination and their financial difficulties. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the arguments and evidence presented were new and had not been raised in the initial proceedings where the debtors remained silent, and since the court is limited to reviewing motivated objections based on the existing case file, the requests for a confrontation and consideration of new financial circumstances could not be entertained, thus upholding the initial rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 125 lett. c CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF; Creditors' Provisional Rejection of Tenants' Opposition Upheld on Appeal Due to Inadmissible New Arguments: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the arguments and evidence presented were new and had not been raised in the initial proceedings where the debtors remained silent, and since the court is limited to reviewing motivated objections based on the existing case file, the requests for a confrontation and consideration of new financial circumstances could not be entertained, thus upholding the initial rejection of the opposition.

Parole chiave

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arretrati di locazione opposizione disdetta del contratto di locazione opposizione al precetto esecutivo situazione finanziaria pigione iniziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the current decision are allocated to the losing party (the appellants).

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with art. 96 CPC for setting the fee for the current decision.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 96 CPC for setting the fee for the current decision.

art. 96 CPC

Governs the calculation of the fee for the current decision, deferred to by OTLEF articles.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.60 · Lugano 23 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2021.285/ 286 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promosse con istanze 31 marzo 2021 da

CO 1CO 1 __________ contro

RE 1, __________ RE 2, __________

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 aprile 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 e RE

2 per l’incasso da ognuno di fr. 8'450.– oltre agli interessi del 5% dal

15 dicembre 2020, indicando quale causa del credito le *“pigioni e acconti spese accessorie da settembre 2020 a marzo 2021 + spese di richiamo e diffida, non pagati per ente locato int. __________

e posteggio scoperto no. __________ siti in __________, __________”*, con la precisazione che i coniugi sono solidalmente responsabili del

debito.

B. Avendo RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze, entrambe del 31 mar­zo 2021, CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. I convenuti non hanno presentato osservazioni entro il termine di dieci giorni assegnato loro per esprimersi sull’istanza, con l’avvertenza che in assenza di risposta il giudice avrebbe deciso in base agli atti.

C. Statuendo con due distinte decisioni, entrambe del 26 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a loro carico, ciascuno nella rispettiva causa, le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un unico reclamo del 30 aprile 2021 per ottenere un *“confronto con il Sig. __________”*, con l’auspi­cio che la Camera possa *“in qualche modo aiutar*[li]*”*. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Il reclamo in esame è diretto contro due decisioni aventi per oggetto, manifestamente, lo stesso credito – di cui i reclamanti sono debitori solidali –, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i reclamanti potranno impugnare la presente decisione anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 e a RE 2, per entrambe le decisioni il

29 aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 3 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3.1 Ciò posto, le allegazioni di fatto contenuti nel reclamo in esame, come pure i mezzi di prova allegati, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede, in cui i reclamanti sono rimasti silenti. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio. Ciò vale in particolare per l’allegazione secondo cui il rapporto di locazione si sarebbe estinto nell’ottobre 2020, perché, dopo una prima disdetta inviata nel maggio del 2020 che l’escutente sostiene di non aver ricevuto, i reclamanti ne avrebbero data una seconda il 5 agosto 2020. Ma anche le vicende che li hanno portati a dare la disdetta (vari difetti dell’ente locato, cui l’escutente non ha mai posto rimedio nonostante le varie interpellazioni; ragioni mediche; e la necessità di avere più spazio per la figlia piccola e il fratellino di prossima nascita) sono fatti di cui la Camera non può tenere conto.

1.3.2 Per mera abbondanza, va comunque osservato che, stando al con­tratto di locazione (doc. A), la disdetta poteva essere data solo una volta l’anno, almeno tre mesi prima di un

31 ottobre, sicché la disdetta del 5 agosto 2021 pare d’acchito tardiva per il 2021. Per il resto i reclamanti non hanno, né in prima sede né con il reclamo, reso verosimile l’allegata precedente disdetta o la proroga unilaterale del contratto.

1.4 La Camera non può neppure *“in qualche modo aiutare”* i reclaman­ti. Il suo ruolo istituzionale si esaurisce infatti nell’esame delle contestazioni debitamente motivate contenute nel reclamo (sopra con­sid. 1.3). Non possono essere reputate tali le censure fondate esclu­sivamente su fatti nuovi. Non è dunque possibile entrare nel merito del reclamo.

1.5 Non

può neanche essere dato seguito alla richiesta di *“un confron­to con il Sig. __________“*, perché questi non avrebbe *“detto la verità alla Procura* [*recte:* Pretura] *di Mendrisio”*. Tale domanda andava for-mulata in

prima sede e le eventuali allegazioni false dell’istante stigmatizzate attraverso la presentazione di osservazioni scritte al­l’istanza nel termine impartito a tale scopo dal Pretore aggiunto. I fatti non contestati essendo reputati ammessi (art. 150 cpv. 1 CPC *a contrario*) e le eccezioni dovendosi sollevare “immediatamente”, ovvero già in occasione dell’udienza in prima sede o con le osservazioni all’istanza (art. 82 cpv. 2 LEF), è inutile tenere un’udienza in seconda sede, la citazione delle parti a un’udienza essendo del resto del tutto eccezionale in

sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2015.43 del 3 aprile 2015, consid. 1.6). La decisione va emes­sa in base agli atti (art. 327 cpv. 2 CPC).

1.6 Quanto alla mancanza di mezzi per pagare il debito posto in esecuzione allegata dai reclamanti, oltre a essere un’allegazione nuo­va, e pertanto inammissibile, è anche priva di rilievo a questo stadio della procedura. Delle difficoltà finanziarie dei reclamanti si ter­rà conto se del caso in sede di pignoramento, in occasione della determinazione della pignorabilità dei loro redditi giusta l’art.

93 LEF (ad esempio sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 settembre 2015 consid. 7.2 e 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stati intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'450.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________, __________; – RE 2, __________, __________; – CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).