Appellants Withdraw Execution Appeal, Deemed Losing Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants filed a complaint against a lower court decision that provisionally upheld a creditor's opposition rejection in execution proceedings concerning a debt of CHF 75,900, including costs, against them jointly and severally. The appellate court noted that the appellants subsequently withdrew their complaint, which is legally equivalent to a withdrawal of the claim, leading to the termination of the dispute and striking the case from the roll. Consequently, the court deemed the appellants the losing party, ordered them to bear the CHF 100 process costs for the appeal proceedings, and confirmed that no reimbursement was due to the opposing party as the appeal had not been served for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appellants Withdraw Execution Appeal, Deemed Losing Party: The appellate court noted that the appellants subsequently withdrew their complaint, which is legally equivalent to a withdrawal of the claim, leading to the termination of the dispute and striking the case from the roll. Consequently, the court deemed the appellants the losing party, ordered them to bear the CHF 100 process costs for the appeal proceedings, and confirmed that no reimbursement was due to the opposing party as the appeal had not been served for observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order that the case be struck from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).
Used to order that the judicial costs be borne by the appellants (reclamanti) in case of withdrawal.
Used to consider the amount of judicial costs in light of the fact that the decision is limited to a declaration of non-entry into the merits.
Testo completo
CO 1 Incarto n. 14.2021.59 · Lugano 12 maggio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.1438 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2021 da
CO 1 (patrocinato dallo Studio legale PA 1, __________) contro
RE 1, __________ RE 2, __________
giudicando sul reclamo del 4 maggio 2021 presentato da RE 1 e dalla RE
2 contro la decisione emessa il 22 aprile 2021 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 18 marzo 2021 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione alle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro i reclamanti per l’incasso da ognuno di loro, in solido, limitatamente a fr. 75'900.– oltre agli accessori, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 300.–;
preso atto dello scritto del 7 maggio 2021 con cui RE 1 e la RE 2 hanno dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 75'900.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).