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14.2021.58 • TRAC TI 14.2021.58 Generato dall'IA

Execution Against Mortgage Bond Upon Installment Delay

Numero d'incarto 14.2021.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant, against whom the provisional rejection of an objection to two executive writs totaling 100,000 Swiss Francs plus interest was issued, appealed, claiming they never received the summons for the hearing, but post office tracking showed the registered letter was validly delivered to the administrator's spouse/partner, and the appellant's subsequent silence on this matter was taken as acceptance of the delivery; furthermore, the court dismissed other factual allegations concerning the underlying debt amount as inadmissible new facts that should have been raised in the initial proceeding, upholding the provisional rejection of the opposition based on the clear terms of the underlying mortgage bond and settlement agreement which allowed immediate execution for the full outstanding amount upon any delay in installment payments.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Execution Against Mortgage Bond Upon Installment Delay: 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Parole chiave

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obbligazione fondiaria pagamento provvisorio opposizione tardiva citazione a comparire utile gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The general rule for allocating procedural costs in case of rejection of the appeal was applied.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These articles were cited as the basis for setting the amount of the judgment fee, which followed the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.58 · Lugano 27 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.1330 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 marzo 2021 dalla

CO 1, (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

RE 1, (rappresentata da: RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 27 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso solidalmente RA 1 e PI 2 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli

interessi del 7% dal 31 luglio 2019, indicando quale causa del credito la *“Cartella ipotecaria al portatore di nom. Fr. 100'000.00

in IV.o rango Fol. PPP n. __________ RFD __________. Accordo transattivo del 31.07.2019 e contratto di messa a pegno di pari data”.* Un esemplare di ogni precetto è anche stato notificato alla RE 1 (in seguito RE 1) nella sua qualità di terza proprietaria della quota di comproprietà per piani (PPP) costituita in pegno.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanza del

15 marzo 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 apri/le 2021 si è presentata la sola l’istante, che ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 23 aprile 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'500.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2021 *“affinché venga riformulata, accolta e ridiscussa”* la sua opposizione, affermando di non aver ricevuto la citazione all’udienza del 21 aprile 2021.

E. Con ordinanza del 12 luglio 2021, il presidente della Camera ha notificato alle parti le risposte 2 e 3 luglio della Posta svizzera relative alle circostanze della notificazione della citazione della convenuta all’udienza del 21 aprile, impartendo loro un termine fino al 4 agosto 2021 per determinarsi. Nessuna osservazione è giunta alla Camera entro tale data.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, per il tramite del suo amministratore unico RA 1, il 26 aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 6 maggio. Presentato già il 30 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nel reclamo, RA 1, a nome della convenuta, ha afferma­to di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione per l’udienza del

21 aprile. Il tracciamento della raccomandata contenente la citazione della convenuta all’udienza indica che la stessa è stata consegnata il 18 marzo 2021 alle ore 08:48:23 a tale PI 3. L’attestazione di ricevuta è firmata da *“L__________ COVID”*. Interpellata dalla Camera, la Posta svizzera ha risposto con e-mail del 2 luglio che la signora PI 3 è la moglie o la compagna di RA 1 e ritira sempre gli invii per lui, e con e-mail del 3 luglio che la raccomandata è stata consegnata all’indirizzo di PI 1, in via __________ a __________ (GR). La reclamante non ha formulato osservazioni sulle risposte della Posta entro il termi­ne impartito dal presidente della Camera. Come esplicitamente ricordato nell’ordinanza del 12 luglio, si deve concludere dal suo silenzio ch’essa non contesta gli accertamenti della Posta (art. 150 cpv. 1 *a contrario*, 160 cpv. 1 e 164 CPC), e pertanto che la citazione all’udienza del 21 aprile le è validamente stata notificata già il 18 marzo tramite PI 3, moglie o compagna del suo amministratore unico. La censura della mancata ricezione della citazione non può quindi ch’essere respinta.

3. La reclamante allega inoltre che il precetto esecutivo si riferisce al mancato pagamento di una rata di fr. 25'000.– scaduta il 31 ottobre 2020, in merito alla quale RA 1 aveva chiesto una proroga siccome era in cura chemioterapica. Si duole che la richie­sta dell’istante di fr. 100'000.–, sia quattro volte superiore all’im­­porto della rata scaduta. Si tratta di allegazioni di fatto nuove, che avrebbero dovuto essere presentate al Pretore. In questa sede esse sono inammissibili (sopra consid. 1.2) e pertanto non se ne può tenere conto. Al riguardo il reclamo si rivela irricevibile.

Ad ogni modo sia i precetti esecutivi (doc. E e F acclusi all’istanza) sia la cartella ipotecaria (doc. D) vertono su fr. 100'000.– (non su fr. 25'000.–)

e l’accordo transattivo del 31 luglio 2019 (doc. A) precisa che “*qualora si dovesse verificare anche un solo giorno di

ritardo”* nel pagamento delle rate pattuite, la CO 1 avreb­be potuto riscuotere le cartelle ipotecarie anche senza preavviso e avviare immediatamente un’esecuzione contro RA 1 e PI 2 *“per

l’intero ammontare della somma ancora scoperta”*, *“anche un solo giorno di ritardo”* facendo *“decadere la rateizzazione concessa”*.

4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).