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14.2021.45 • TRAC TI 14.2021.45 Generato dall'IA

Tax Execution vs. Set-Off in Cantonal Tax Dispute

Numero d'incarto 14.2021.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a judgment that partially upheld an execution order for cantonal taxes and associated interest, while rejecting an opposition based on a claim of set-off by the debtor. The court reasoned that the final tax assessment decision constituted a valid enforceable title for the principal debt and interest, as required for definitive rejection of opposition, and dismissed the set-off claim because the alleged counter-debt was not based on an enforceable title or a written acknowledgment signed by the creditor State, noting that obligations arising from public law cannot generally be extinguished by set-off against the will of the public creditor.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Tax Execution vs. Set-Off in Cantonal Tax Dispute: The court reasoned that the final tax assessment decision constituted a valid enforceable title for the principal debt and interest, as required for definitive rejection of opposition, and dismissed the set-off claim because the alleged counter-debt was not based on an enforceable title or a written acknowledgment signed by the creditor State, noting that obligations arising from public law cannot generally be extinguished by set-off against the will of the public creditor.

Parole chiave

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compensazione dei crediti debiti fiscali diritto delle obbligazioni decisione esecutiva testamento pubblico debito pubblico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
DTF 140 III 377
57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
DTF 147 III 178
DTF 136 III 624
Debtor's Opposition Lifted Due to Unproven Set-Off Claim in Swiss Debt Collection Proceedings
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for setting the costs for the current judgment.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.45 · Lugano 1 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.27 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 29 gennaio 2021 dallo

Stato del Cantone del Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 agosto 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno, lo Stato del Cantone del Ticino han escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'603.75 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, indicando quale causa del credito l’*“imposta

cantonale 2016+interessi 2.5% dal 1.06.2016 risp. dal 31.05.2019, Imposta cantonale 2016 (Acconti dedotti – 1107.75)”*, fr. 55.– (per

*“Interessi aggiornati sino al 07.08.2020”*) e fr. 50.– (per *“Tassa di diffida (31.08.2019)”*).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 29 gennaio 2021 lo Stato del Cantone del Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2021. All’udien­­za di discussione tenutasi l’11 marzo 2021, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto vi si è nuovamente opposto.

C. Statuendo con decisione del 15 marzo 2021, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 2'603.75, oltre agli

interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, e a fr. 55.– (e non anche per la tassa di diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Stante l’esito prevedibile dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 20 marzo 2021, il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 28 marzo all’11 aprile: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 14 aprile. Presentato il 29 marzo 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione di tassazione del 10 aprile 2019, debitamente passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione per il saldo dell’imposta cantonale 2016, di fr. 2'603.75, così come per gli interessi di mora di fr. 55.–, ma non per la tassa di diffida di fr. 50.–. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione invocata dal convenuto, secondo cui egli sarebbe creditore nei confronti dell’istante di fr. 8'650.– in ragione di un prestito da lui concesso a persone in difficoltà finanziarie, che a suo dire avrebbero diritto ad aiuti sociali elargiti dallo Stato, e per esso dal­l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. In effetti, ha osservato il primo giudice, il credito che il convenuto ritiene di avere nei confronti dello Stato non è basato né su un titolo esecutivo né su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, sicché l’eccezione di compensazione non può trovare accoglimento, anche perché secondo l’art. 125 n. 3 CO le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante

compensazione contro la volontà del creditore e nella fattispecie lo Stato si è opposto alla compensazione in sede d’udienza.

4. Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata, ricordando di aver prodotto in prima sede un riconoscimen­to di debito sottoscritto dai due cittadini ai quali ha concesso il prestito di fr. 8'650.–, la cui firma vale come quella *“di un Consigliere federale”* ed è quindi parimenti inconfutabile, siccome in democrazia tutti sono uguali davanti alla legge.

5. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 178 consid. 4.2.1). Nel caso specifico, è pacifico che la decisione di tassazione del 2016 (doc. C), siccome è passata in giudicato, configura un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il saldo di fr. 2'603.75 posto in esecuzione (tolti l’acconto del 2 marzo 2018 e l’imposta preventiva, di fr. 1'107.75 complessivi) e per gli interessi di ritardo di fr. 55.–, come risulta dal relativo conteggio (doc. D, pag. 2), fondato sul tasso d’interes­­se del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con l’apposito decreto esecutivo (in seguito “DE”) valevole per il 2021 (RL 640.320) e per gli anni precedenti giusta l’art. 12 cpv. 2, calcolato per le rate d’acconto a contare dalle date di decorrenza fis­se stabilite dal decreto (art. 6 cpv. 1 DE) e per la rata a conguaglio dalla data d’intimazione del conteggio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE; sentenza della CEF 14.2021.13/14/15 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.4). Da questo profilo la decisione impugnata è ineccepibile e del resto non è contestata dal reclamante.

6. Quello che il reclamante critica è la reiezione dell’eccezione di compensazione da lui sollevata già in prima sede.

6.1 Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid.

4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81).

6.2 Nel caso specifico il reclamante disconosce che il credito fatto valere in compensazione dev’essere oggetto di un riconoscimento di debito firmato dall’escutente, e quindi nella fattispecie dallo Sta­to del Canton Ticino. Un riconoscimento di debito firmato da un’al­tra persona non abilitata a rappresentare l’escutente non lo vinco-la e quindi non è idoneo a provare l’estinzione per compensazione del debito accertato nella decisione prodotta dall’istante. La compensazione presuppone infatti che due persone siano reciproca-mente debitrici l’una verso l’altra (art. 120 cpv. 1 CO), ciò che non è il caso nella fattispecie, in cui chi si è riconosciuto debitore di RE 1 sono i mutuatari __________ e __________, non lo Stato. La firma di qualsiasi cittadino varrà sì quanto la firma di tutti gli altri cittadini, compresi i consiglieri federali, ma solo per sé, senza effetti giuridici a carico di terzi non consenzienti. Ora, il principio della parità di trattamento impone di trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo diverso situazioni dissimili. Il reclamo è quindi da respingere.

7. Il reclamante chiede il condono della tassa di giustizia di fr. 250.– posta a suo carico in prima sede, ma senza motivazione. La domanda risulta quindi irricevibile, per tacere del fatto che sarebbe dovuta essere sottoposta al Giudice di pace.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'658.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).