Withdrawal of Appeal in Execution Proceedings Due to Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a decision by the lower court that partially upheld a claim in execution proceedings, definitively rejecting an opposition against an enforcement for a debt of approximately 9,576, following an initial proceeding regarding the definitive rejection of opposition to execution. The appealing party subsequently withdrew the appeal because the parties had reached a full agreement regarding the ancillary effects of a divorce and the settlement of their mutual economic claims; consequently, the court acknowledged the withdrawal as a renunciation, ordered the case to be struck from the roll, deemed the appellant to have lost the proceeding, and therefore placed the related procedural costs on the appellant, noting that federal appeal was barred as the monetary value in dispute did not meet the threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Withdrawal of Appeal in Execution Proceedings Due to Settlement: The appealing party subsequently withdrew the appeal because the parties had reached a full agreement regarding the ancillary effects of a divorce and the settlement of their mutual economic claims; consequently, the court acknowledged the withdrawal as a renunciation, ordered the case to be struck from the roll, deemed the appellant to have lost the proceeding, and therefore placed the related procedural costs on the appellant, noting that federal appeal was barred as the monetary value in dispute did not meet the threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe case is struck from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).
The appellant (reclamante) is deemed to have lost and must bear the judicial costs.
The amount of judicial costs is determined by considering that the decision is merely a declaration of non-admission into the merits (non entrata in materia).
Testo completo
RE 1CO 1 Incarto n. 14.2021.39 · Lugano 12 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.3934 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2020 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza
3 settembre 2020 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per fr. 9'576.– (senza interessi), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– nella misura di 19⁄20 e ripetibili ridotte a favore dell’istante di fr. 900.–;
preso atto dello scritto del 9 aprile 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, le parti avendo raggiunto un accordo completo sugli effetti accessori del divorzio e sulle modalità di saldo delle loro reciproche pretese economiche;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'576.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 150.– gli è restituita.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).