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14.2021.39 • TRAC TI 14.2021.39 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Execution Proceedings Due to Settlement

Numero d'incarto 14.2021.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a decision by the lower court that partially upheld a claim in execution proceedings, definitively rejecting an opposition against an enforcement for a debt of approximately 9,576, following an initial proceeding regarding the definitive rejection of opposition to execution. The appealing party subsequently withdrew the appeal because the parties had reached a full agreement regarding the ancillary effects of a divorce and the settlement of their mutual economic claims; consequently, the court acknowledged the withdrawal as a renunciation, ordered the case to be struck from the roll, deemed the appellant to have lost the proceeding, and therefore placed the related procedural costs on the appellant, noting that federal appeal was barred as the monetary value in dispute did not meet the threshold.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Withdrawal of Appeal in Execution Proceedings Due to Settlement: The appealing party subsequently withdrew the appeal because the parties had reached a full agreement regarding the ancillary effects of a divorce and the settlement of their mutual economic claims; consequently, the court acknowledged the withdrawal as a renunciation, ordered the case to be struck from the roll, deemed the appellant to have lost the proceeding, and therefore placed the related procedural costs on the appellant, noting that federal appeal was barred as the monetary value in dispute did not meet the threshold.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione spese di procedura revoca dell'opposizione procedura di divorzio decisione d'esecuzione valore litigioso Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

The case is struck from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

The appellant (reclamante) is deemed to have lost and must bear the judicial costs.

art. 21 LTG

The amount of judicial costs is determined by considering that the decision is merely a declaration of non-admission into the merits (non entrata in materia).

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Testo completo

RE 1CO 1 Incarto n. 14.2021.39 · Lugano 12 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.3934 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2020 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 22 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza

3 settembre 2020 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per fr. 9'576.– (senza interessi), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– nella misura di 19⁄20 e ripetibili ridotte a favore dell’istante di fr. 900.–;

preso atto dello scritto del 9 aprile 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, le parti avendo raggiunto un accordo completo sugli effetti accessori del divorzio e sulle modalità di saldo delle loro reciproche pretese economiche;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241

cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC);

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'576.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’even­tuale compensazione, l’eccedenza di fr. 150.– gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).