Tax Enforcement Appeal Dismissed for Insufficient Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an individual's appeal against a lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement order initiated by a municipality for unpaid 2014 municipal taxes, interest, and collection fees. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately challenge the reasoning of the lower court, which correctly based its decision on the final tax assessments and noted that financial difficulties were only relevant during the subsequent seizure proceedings, not the opposition stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Tax Enforcement Appeal Dismissed for Insufficient Challenge: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately challenge the reasoning of the lower court, which correctly based its decision on the final tax assessments and noted that financial difficulties were only relevant during the subsequent seizure proceedings, not the opposition stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible due to insufficient substantiation, citing this article which requires the appeal to be motivated.
Costs were allocated to the appellant based on the outcome of the decision regarding the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.38 · Lugano 13 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.5032 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 novembre 2020 dal
CO 1 (rappresentato dall’__________ __________) contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune di
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'810.40 (indicando quale causa del credito: *“Imposta comunale per l’anno 2014”*), fr. 38.85 (per *“Interessi su R.A.”*), fr. 50.– (per *“Spese diffida”*) e fr. 40.90 (per *“Interessi calcolati fino al 31-08-2020”*).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre 2020 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 dicembre 2020.
C. Statuendo con decisione dell’8 marzo 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2021 chiedendo *“di trovare un accordo con l’CO 1 per un
rientro ratealizzato della somma dovuta”*.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 marzo 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 25 marzo. Presentato *brevi manu* tre giorni prima, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3. Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nel caso in esame il Pretore ha fondato la sentenza impugnata sulla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del 2014, il conguaglio dell’imposta comunale dello stesso anno e la diffida, tutti passati in giudicato, e, come tali, costituenti validi titoli di rigetto definitivo. Il primo giudice ha precisato di non poter tenere conto delle censure riguardanti la situazione
economica dell’escusso, perché esse non costituiscono un motivo per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, e
semmai possono essere prese in considerazione in sede di pignoramento.
1.3.2 Ora, RE 1 non si confronta con le motivazioni del Pretore. Egli, infatti, si limita a esporre di aver richiesto senza successo un condono delle imposte comunali 2014, 2015 e 2017, di aver poi ottenuto la facoltà di pagarle a rate, ciò che però non è riuscito a fare per le conseguenze della pandemia da COVID-19, motivo per cui ha chiesto di nuovo un condono, ancora una volta negatogli, ma afferma di aver ottenuto dall’Ufficio d’esecuzione la possibilità di saldare le esecuzioni in corso nei suoi confronti con versamenti mensili di fr. 500.– (si tratta in realtà di un pignoramento dei suoi redditi da indipendente). Ripete che la sua situazione finanziaria non gli consente di pagare i propri debiti al Comune, sicché dichiara d’impugnare la decisione di rigetto onde poter trovare con l’escutente un accordo di rateazione del dovuto. Il reclamo risulta quindi irricevibile per insufficiente motivazione.
1.3.3 Come giustamente ricordato dal Pretore, delle difficoltà finanziarie del reclamante si potrà comunque tenere conto in sede di pignoramento, in occasione della
determinazione della pignorabilità dei suoi redditi giusta l’art. 93 LEF (ad esempio sentenza della CEF 14.2014.229 del
16 settembre 2015 consid. 7.2, citata dal Pretore o la più recente 14.2020.167 del 1° marzo 2020, pag. 3).
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato no-tificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'940.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).