Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2021.33 • TRAC TI 14.2021.33 Generato dall'IA

Debtor's Untimely Appeal of Bankruptcy Declaration Dismissed

Numero d'incarto 14.2021.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following a first instance court's decision to declare bankruptcy due to non-payment of a debt, the debtor appealed, claiming the debt had since been settled and providing a receipt dated the day after the bankruptcy declaration. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the ten-day appeal period commenced the day after the debtor received the decision and the appeal was only posted on the final day of the period, and further noted that, even if timely, the appeal would likely fail as the debtor had not sufficiently demonstrated solvency given the existence of multiple other pending enforcement proceedings against them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 143 CPC, Art. 60 CPC; Debtor's Untimely Appeal of Bankruptcy Declaration Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the ten-day appeal period commenced the day after the debtor received the decision and the appeal was only posted on the final day of the period, and further noted that, even if timely, the appeal would likely fail as the debtor had not sufficiently demonstrated solvency given the existence of multiple other pending enforcement proceedings against them.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento esecuzione per debiti assemblea dei creditori procedura pendente comminatoria di fallimento annullamento della dichiarazione di fallimento Fallimento. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the procedural basis for the claim being subject to appeal (reclamo) which was declared inadmissible.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the basis for admissibility of the appeal (reclamo) against a first instance decision in bankruptcy matters.

art. 60 CPC

Cited in the reasoning for the court's power to declare the appeal inadmissible ex officio (d'ufficio).

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning when assessing the merits of the claim regarding the debtor's solvency, although the claim was dismissed on procedural grounds.

art. 31 LEF

Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal/complaint by reference to Art. 143 CPC.

art. 143 CPC

Cited in the reasoning to determine that the appeal was filed late.

art. 2.

Order number 2 in the dispositive explicitly rules on the non-collection of procedural costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.33 · Lugano 17 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.557 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'991.05;

che statuendo con decisione del 19 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 22 febbraio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo datato 24 febbraio 2021 per ottenere la revoca del fallimento, asserendo di aver pagato la pretesa dell’i­stante sulla scorta di una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecu­zione di Locarno il 24 febbraio 2021;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________ (con la relativa attestazione di ricevuta), il

reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 22 febbraio 2021;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF), per scadere il 4 marzo 2021;

che RE 1 ha pagato la pretesa dell’istante il 24 febbraio e lo stesso giorno ha apparentemente preparato il reclamo, il quale reca la data del 24 febbraio;

ch’egli l’ha però consegnato alla posta solo il 12 marzo 2021 (co­me risulta dal timbro postale sulla busta d’invio);

che il reclamo risulta così tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che nel merito il reclamo appariva ad ogni modo infondato nella misura in cui RE 1 non ha reso verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, la quale era del resto dubbia, siccome nei suoi confronti erano pendenti 14 esecuzioni per oltre fr. 19'000.– complessivi, di cui 4 della stessa CO 1 per dei premi successivi, giunte anch’esse alla stadio della comminatoria di fallimento;

che per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si riscuotono spese processuali;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione a:

– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).