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14.2021.28 • TRAC TI 14.2021.28 Generato dall'IA

Debtor v. Creditor: Timeliness of Debt Settlement for Bankruptcy Annulment

Numero d'incarto 14.2021.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The lower court declared the bankruptcy of a debtor upon the creditor's request for an unpaid debt, despite the debtor filing a timely appeal alleging the debt had been settled. The appellate court rejected the appeal because, although the debtor claimed payment occurred on the day the appeal was filed, the payment amount had not actually been credited to the execution office's account by the end of the appeal deadline, which is the required condition for annulling a bankruptcy decree based on subsequent extinguishment of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 166 cpv. 1 LEF, Art. 171 LEF; Debtor v. Creditor: Timeliness of Debt Settlement for Bankruptcy Annulment: The appellate court rejected the appeal because, although the debtor claimed payment occurred on the day the appeal was filed, the payment amount had not actually been credited to the execution office's account by the end of the appeal deadline, which is the required condition for annulling a bankruptcy decree based on subsequent extinguishment of the debt.

Parole chiave

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estinzione del debito tempestività dell'inoltro esecuzione in via di fallimento annullamento del contratto apertura del fallimento gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 295
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning (Considerando 2) regarding the basis for annulling the bankruptcy decision upon appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs are borne by the losing party in both instances.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.28 · Lugano 26 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.92 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 gennaio 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'832.23 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 21 gennaio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’im­­pugnazione è scaduto domenica

28 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato *brevi manu* quello stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

2. Ove il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 o 173*a* LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato su un fatto nuo­vo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha affermato di avere pagato il precetto esecutivo all’origine del fallimento così come altri sei per un importo complessivo di fr. 11'764.55 il giorno in cui ha presentato il reclamo (il 1° marzo 2021). La ricevuta dell’ordine di pagamento relativo a tale somma acclusa al reclamo, tratta dal sistema e-banking dell’UBS, non indica però che l’ordine sia stato esegui­to, ma quale *“stato”* menziona la dicitura *“Completamente vistato”*. Come data di esecuzione dell’ordine figura del resto il 2 marzo 2021. Ad ogni modo la Camera ha verificato d’ufficio che la som­ma in questione non è mai giunta sul conto dell’Ufficio d’esecuzio­­ne. Per giustificare l’annullamento del fallimento, il pagamento del credito dell’istante sarebbe dovuto essere bonificato sul conto del­l’Ufficio entro l’ultimo giorno del termine di reclamo (DTF 136

III 295 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2019.208 dell’8 gennaio 2020, RtiD 2020 II 955 seg. n. 46c, consid. 2.3/a),

ovvero il 1° mar­zo 2021. Il reclamo va pertanto respinto senza bisogno di verificare la solvibilità della RE 1 giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).