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14.2021.27 • TRAC TI 14.2021.27 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Dismissed for Lack of Statutory Grounds

Numero d'incarto 14.2021.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request for an unpaid debt, leading the debtor to appeal, arguing they were the victim of fraud and that the underlying contract was forged, which were factual defenses previously available or not pursued in prior proceedings. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the legal remedy to annul a bankruptcy declaration under the relevant statute requires demonstrating grounds for rejection or deferral of the bankruptcy petition (such as extinction of the debt or opposition), which the appellant failed to do, limiting appeals to newly occurring facts proving solvency or withdrawal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 166 cpv. 1 LEF, Art. 171 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Dismissed for Lack of Statutory Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the legal remedy to annul a bankruptcy declaration under the relevant statute requires demonstrating grounds for rejection or deferral of the bankruptcy petition (such as extinction of the debt or opposition), which the appellant failed to do, limiting appeals to newly occurring facts proving solvency or withdrawal of the claim.

Parole chiave

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credito nel fallimento presupposti legali ritiro dell'istanza giudiziaria attestato di carenza beni opposizione insufficienza della massa attiva Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante

Disposizioni normative citate

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Art. 174 cpv. 1 LEF
This article is cited in the reasoning that leads to the final order to declare the appeal inadmissible (though the specific article for inadmissibility is not explicitly listed in order 1, the reasoning relies on the premise established by Art. 174 LEF to justify the outcome).
Art. 251 lett. a CPC
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 142 cpv. 3 CPC
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
Art. 31 LEF
3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Art. 166 cpv. 1 LEF
Ove il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art.
Art. 171 LEF
1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art.
Art. 172 LEF
171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli art.
Art. 174 cpv. 2 LEF
3), e rende verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This article is cited in the reasoning that leads to the final order to declare the appeal inadmissible (though the specific article for inadmissibility is not explicitly listed in order 1, the reasoning relies on the premise established by Art. 174 LEF to justify the outcome).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the losing party in the final orders.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for calculating the court tax imposed on the losing party in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.27 · Lugano 4 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 23 ottobre 2020 dalla

CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1,

giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 ottobre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 239'672.09 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 3 febbraio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Ove il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 o 173*a* LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato su un fatto nuo­vo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame la reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a contestare di aver ordinato o ricevuto merce dall’istante, pretende che la firma sul contratto di fornitura è falsa e afferma di non lavorare e di non aver mai lavorato. Si ritiene vittima di una truffa. Non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art.

174 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Andavano semmai fatti valere nella procedura di rigetto dell’opposizione e se lo sono stati senza successo non è più possibile discutere nuovamente la pretesa dell’istante in sede di fallimento. Il reclamo è pertanto irricevibile.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– , ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).