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14.2021.24 • TRAC TI 14.2021.24 Generato dall'IA

Creditor Initiates Bankruptcy Against Debtor for Unpaid Debts Following Default on Payment Plan

Numero d'incarto 14.2021.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for unpaid debts totaling over CHF 15,000 after the debtor defaulted on a payment plan agreed upon during a hearing for the original bankruptcy application, which itself was based on the debtor suspending payments and facing several execution proceedings exceeding CHF 188,000. The appellate court dismissed the debtor's appeal, reasoning that the debtor did not contest the established fact of payment suspension and failed to provide substantiated reasons, such as prospective business acquisition negotiations, that would legally justify annulling the bankruptcy declaration under the relevant insolvency law.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 174 LEF; Creditor Initiates Bankruptcy Against Debtor for Unpaid Debts Following Default on Payment Plan: The appellate court dismissed the debtor's appeal, reasoning that the debtor did not contest the established fact of payment suspension and failed to provide substantiated reasons, such as prospective business acquisition negotiations, that would legally justify annulling the bankruptcy declaration under the relevant insolvency law.

Parole chiave

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procedura di fallimento cessazione dei pagamenti credito in esecuzione interessi di mora deposito del debito pignoramento del salario Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 137 III 468
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF

This provision governs the remedy against the lower court's decision, which was to reject the appeal regarding the bankruptcy order.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was applied to impose the court fee on the appellant due to the rejection of the appeal.

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Testo completo

RE 1RE 1RE 1RE 1RE 1CO 1 Incarto n. 14.2021.24 · Lugano 1 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.883 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 5 novembre 2020 da

CO 1 contro

RE 1 (rappresentata da RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 5 novembre 2020, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 15'275.20.

B. All’udienza di discussione del 4 dicembre 2020 la convenuta si è riconosciuta debitrice dell’istante di fr. 15'275.20 oltre a fr. 100.– per spese di procedura e si è impegnata a versare quanto dovuto in due rate, la prima di fr. 7'637.60 entro il 15 gennaio 2021 e la seconda di fr. 7'737.60 entro il 1° febbraio 2021, ritenuto che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Pretore avrebbe proceduto nei suoi incombenti. Le parti hanno concordato che nel frattempo la procedura veniva sospesa. Il 12 febbraio 2021 l’istante ha comunicato alla Pretura di non avere ricevuto nulla dall’istante.

C. Statuendo con decisione 15 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio

2021 per ottenere *“un ulteriore periodo di tempo”* per portare a compimento trattative con una cordata d’imprenditori

intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 febbraio. Presentato il 19 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2 Nel caso specifico, neppure con il reclamo la RE 1 contesta di aver sospeso i suoi pagamenti.

2.2.1 In prima sede, l’istante aveva fatto valere di non avere ricevuto il proprio salario da luglio ad ottobre 2020 malgrado diverse promesse poi non mantenute, motivo per cui aveva, il 15 ottobre 2020, disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato. CO 1 aveva inoltre prodotto un estratto delle esecuzioni pendenti nei confronti della convenuta al 23 ottobre 2020, che attestava l’esistenza di quattro esecuzioni per oltre fr. 188'000.– (doc. 7 accluso all’istanza). All’udienza del 4 dicembre 2020, la RE 1 non ha contestato di avere sospeso i suoi pagamenti, ma anzi ha riconosciuto il credito vantato dall’istante e si è impegnata a saldarlo in due rate, salvo poi non tener fede ai patti, confermando così la sua duratura insolvenza.

2.2.2 Nel reclamo la RE 1 non si confronta minimamente con il motivo del fallimento, ma si limita a chiedere *“un ulteriore periodo di tempo”* per portare a compimento trattative con una cordata d’imprenditori a suo dire intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Sennonché questi non sono motivi che secondo la legge (o meglio giusta l’art. 174 LEF per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento, per tacere del fatto che la reclamante non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni con riscontri oggettivi e documentati. Sulla questione della sospensione dei pagamenti essa è rimasta silente. Il reclamo va pertanto respinto.

3. Siccome al reclamo non è stato concesso l’effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–RE 1 ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).