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14.2021.22 • TRAC TI 14.2021.22 Generato dall'IA

Creditor Execution Against Debtors Based on Italian Enforcement Order

Numero d'incarto 14.2021.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated execution proceedings against two debtors based on an Italian enforcement order, which the debtors opposed, leading the lower court to partially uphold the opposition rejection based on the recognized Italian order, from which the debtors appealed, arguing issues related to the timing of opposition to the Italian order and the division of liability. The appellate court rejected the appeals because the debtors could no longer contest the validity of the recognized foreign judgment in execution opposition proceedings after the *exequatur* decision became final, and new factual assertions regarding liability division were inadmissible as they were raised too late, confirming the lower court's decision to reject the opposition only to the extent supported by the enforceable title.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano a carico di due coniugi dichiarato esecutivo in Svizzera a titolo principale. Esecutività. Solidarietà

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento esecuzione delle pene opposizione imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 125 lett. c CPC
Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur man-tenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Art. 251 lett. a CPC
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 81 LEF
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
DTF 144 III 119
contenute in allegati spontanei delle parti sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the losing parties (RE 1 and RE 2).

art. 48

Used to determine the amount of court fees imposed on the losing parties.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used to determine the amount of court fees imposed on the losing parties.

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Testo completo

RE 1 Incarti n. 14.2021.22 14.2021.23 · Lugano 9 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2020.4277 e SO.2020.4278 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 29 settembre 2020 dal

CO 1 IT- (patrocinato dallo PA 1, __________) contro, rispettivamente

RE 1 RE 2, __________

giudicando sui reclami presentati il 18 febbraio 2021 da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 1° febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso i coniugi RE

1 e RE 2 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 13'262.– oltre agli

interessi dello 0.8% dal 22 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito le *“Spese condominiali straordinarie [Euro

12049.24] atto di precetto del 30.7.2018 / decreto ingiunto no. __________/2018 del 10.7.2018 cambio Oanda del 23.10.2019”*), fr. 340.04 (per *“Interessi legali [Euro 308.95]7.3.2014-21.10.2019 cambio Oanda del 23.10.2019”*), fr. 1'914.47 (per *“spese giudiziarie [Euro

1739.40] cambio Oanda del 23.10.2019”*), fr. 3'783.52 (per *“Consuntivo gestione ordinaria al 31.12.2018 [verbale

assemblea 22.3.2019]”*), fr. 2'961.42 (per *“Consuntivo gestione straordinaria al 31.12.2018 [verbale assemblea 22.3.2019]”*) e fr. 4'096.– (per *“Preventivo gestione ordinaria esercizio 2019 [verbale assemblea 22.3.2019]”*).

B. Avendo ambedue gli escussi interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con due istanze del 29 settembre 2020 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente, in ciascuna cau­sa, a fr. 15'516.51, pari alle spese condominiali straordinarie di fr. 13'262.–, agli interessi legali di fr. 340.04 e alle spese giudiziarie di fr. 1'914.47,

oltre agli interessi di mora dal 22 ottobre 2019. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti alle istanze con

osservazioni scritte del 22 ottobre 2020. Con repliche spontanee del 30 ottobre e duplica spontanea del 16 novembre 2020, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.

C. Statuendo con due decisioni distinte del 1° febbraio 2021, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai convenuti limitatamente a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43, ponendo a carico di ognuno di loro le spese processuali di fr. 300.– in ragione di 9⁄10 e un’indennità ridotta di fr. 900.– a favore dell’istante.

D. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con due reclami distinti del 18 febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento in via principale e l’accertamento del loro diritto di essere sentiti in via subordinata.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur man-tenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai coniugi convenuti il 9 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 19 febbraio. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha ricordato di avere, il 6 febbraio 2020, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. 1427/2018 emesso il 10 luglio 2018 dal Tribunale ordinario di Como, con il quale i coniugi RE 2 e RE 1 sono stati condannati a pagare al CO 1 € 12'049.24 oltre agli interessi e le spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in

complessivi € 1'065.50, e alle spe­se documentate *“IVA, CPA e successive occorrende”*. Con senten­za del 18 giugno 2020, la seconda Camera civile del

Tribunale d’appello ha poi dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai coniugi e lo stesso ha fatto il Tribunale federale con decisione del 7 settembre 2020 in merito al ricorso presentato contro la sentenza cantonale. Il Pretore ha considerato che la domanda di revisione della decisione del Tribunale federale depositata il 12 ottobre 2020 dai coniugi (e nel frattempo respinta, nella misura in cui era ammissibile, con decisione 5F_30/2020 del 3 febbraio 2021) non ostava all’esecutività della decisione del 7 settembre 2020, sicché il decreto ingiuntivo, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera con una decisione ormai esecutiva, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF. Il primo giudice ha tuttavia limitato il rigetto dell’opposizione ai due importi esplicitamente menzionati nel decreto ingiuntivo, di € 12'049.24 e € 1'065.50, pari a fr. 13'262.– al tasso di cambio indicato dall’i­­stante

(meno favorevole di quello, ritenuto notorio dalla giurisprudenza, fornito dalla Banca centrale europea sul sito *www.fxtop.com*).

4. Nei reclami RE 1 e RE 2 si dolgono che il Pretore non ha menzionato né giudicato il fatto ch’essi sono stati informati del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Co­mo solo il 20 agosto 2018, ch’essi hanno presentato opposizione al decreto il 10 settembre 2018 e che la data del decreto indicata nella sentenza impugnata è il 18 luglio 2018 mentre quella menzionata sul decreto allegato all’istanza è il 10 luglio 2018.

Queste censure sono senza rilievo. I reclamanti non contestano infatti che il decreto ingiuntivo n. __________/2018 del Tribunale ordinario di Como, del 10 luglio 2018 (a prescindere dall’errore di battitura contenuto nell’istanza, v. doc. D accluso alla stessa), è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera con decisione 6 feb­braio 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. L), decisione da loro contestata invano fino al Tribunale federale (v. doc. M e N). Essi non possono più, in sede di rigetto dell’opposi­zione, rimettere in discussione il carattere esecutivo del decreto italiano sulla scorta di fatti verificatisi prima della decisione di *exequatur* del 6 febbraio 2020 (art. 81 cpv. 3 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.1). È quindi troppo tardi per loro allegare di aver interposto opposizione al decreto ingiuntivo italiano il

10 settembre 2018.

5. I reclamanti criticano anche il fatto che la somma posta in esecuzione (di fr. 26'357.45) non è identica a quella menzionata nel decreto ingiuntivo (€ 6'557.37; in realtà € 12'049.24 e 1'065.50, v. doc. D), ma non si confrontano con l’argomentazione dettagliata del Pretore relativa alle spese e *“occorrende”* non cifrate nel decreto. Insufficientemente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3). Sia come sia, il Pretore ha del resto limitato il rigetto dell’opposizione a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43.

6. I reclamanti censurano inoltre il fatto che alla data delle loro opposizioni ai precetti esecutivi il decreto ingiuntivo italiano non era ancora stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera. La circostanza è irrilevante giacché l’esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione dev’essere esaminata al momento in cui il giudice del rigetto statuisce, e non già prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019, consid. 5 e 5.2, e i rinvii a Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 80 LEF e Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’op­position,

2017, n. 143 ad art. 80 LEF). Al momento dell’emana­zione della sentenza impugnata del 1° febbraio 2021, la decisione di *exequatur* era da tempo esecutiva, al più tardi dal 2 marzo 2020, data del reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d’ap­pello, dal momento che né il reclamo né il ricorso al Tribunale federale hanno effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC e 103 cpv. 1 LTF). Ad ogni modo, il titolo di rigetto non è la decisione di *exequatur* bensì il decreto ingiuntivo italiano, che è esecutivo già dal 10 luglio 2018 (v. doc. D), o perlomeno dal 20 agosto 2018, data della sua notificazione ai reclamanti.

7. Sostengono i reclamanti che i precetti esecutivi sono anche fondati sul verbale assembleare del 22 marzo 2019, il quale non è un titolo di rigetto definitivo. In sé essi hanno parzialmente ragione, ma solo per le posizioni da 4 a 6 dei precetti esecutivi (doc. I) che indicano il verbale in questione come causale, in merito alle quali il Pretore ha tuttavia respinto l’istanza, siccome ha limitato il rigetto dell’opposizione alla prima posizione (di fr. 13'262.–) e a parte della terza (per € 1'504.16, pari a fr. 1'657.43). Anche sotto questo profilo le decisioni impugnate resistono alla critica.

8. Nella parte “in fatto” dei loro reclami, RE 1 e RE 2 fanno valere che la somma totale stabilita nel decreto ingiuntivo italiano dovrebbe essere divisa a metà tra di loro. Sennonché, in prima sede, essi hanno allegato tale circostanza, che contraddice il fatto implicito, risultante sia dal decreto ingiuntivo, che dai precetti esecutivi e delle istanze di rigetto, per cui i coniugi sono solidalmente responsabili delle somme poste a loro carico, solo con la duplica spontanea del 16 novembre 2020 (act. IV). Ora, allegazioni di fatto nuove

contenute in allegati spontanei delle parti sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2020.138 del 29

marzo 2021, consid. 5.2). Non possono neppure essere presentate per la prima volta in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3). La censura va pertanto respinta, non senza ricordare che la solidarietà passiva è presunta in diritto italiano (art. 1294 del Codice civile italiano) e che il pagamento di uno dei condebitori solidali estingue i debiti degli altri a debita concorrenza (art. 1292 dello stesso Codice).

9. Le tassa del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'919.43 in ciascuna delle cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo di RE 2 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; –__________– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).