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14.2021.207 • TRAC TI 14.2021.207 Generato dall'IA

Enforcement of Italian Judgment under Lugano Convention: Validity and Procedural Suspension

Numero d'incarto 14.2021.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The reviewing court addressed a challenge against the definitive rejection of an opposition to an enforcement order, which was based on a monetary judgment issued by an Italian court compelling the debtor to pay litigation costs. The appellate court reasoned that the lower court correctly rejected the opposition because the enforcement title (the Italian judgment) was valid under the Lugano Convention, and the debtor failed to substantiate claims for a procedural suspension—arguing that the appeal against the foreign judgment in Italy did not automatically suspend execution—or to introduce admissible new facts regarding a related criminal seizure that would constitute a legal exception to enforcement under Swiss law. Consequently, since the debtor's arguments regarding procedural suspension and the exchange rate were deemed inadmissible or unfounded, the appeal was dismissed in the measure it was receivable, confirming the lower court's decision to allow enforcement.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Appello contro la sentenza estera invocata come titolo di rigetto. Domanda di sospensione della procedura di rigetto. Tasso di cambio

Parole chiave

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convenzione di Lugano esecuzione di decisioni straniere decisioni incidentali sentenze sulla validità di un atto decisione straniera nuove allegazioni di diritto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 149
Federal Supreme Court Ruling on Appeal Deadlines in Debt Enforcement Proceedings
DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 139 III 446
81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 48 OTLEF to establish the fee for the current judgment.

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF to establish the fee for the current judgment.

art. 96 CPC

Cited as the provision governing the determination of lawyer's fees (ripetibili), which are referred via art. 11 cpv. 1-2 RTar.

art. 11 cpv. 1-2 RTar

Cited for the determination of lawyer's fees (ripetibili) by reference from art. 96 CPC.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.207 · Lugano 11 luglio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.694 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 settembre 2021 dalla

CO 1 (patrocinata dall’ PA 2 ) contro RE 1 (patrocinata dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio 2021 il Tribunale ordinario di Milano ha respinto le domande di causa dell’RE 1 (in seguito: “RE 1”) condannandola a rifondere alla CO 1 (“CO 1”) le spese di lite liquidate di € 150'000.– oltre al 15% quale rimborso delle spese generali pari, a € 22'500.–, e al 4% quale contributo alla Cassa di previdenza avvocati (c.p.a), pari a € 6'900.–. Contro questa sentenza l’RE 1 ha interposto un appello dell’8 giugno 2021 alla Corte d’appello di Milano e l’udienza di discussione dell’ammissibilità dell’appello è stata fissata per il 16 dicembre 2021.

B. Con precetto esecutivo n. __________34 emesso il 26 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 160'925.– oltre agli interessi dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (indicando quale causa del credito le *“Spese di lite secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale ordinario di Milano (N.R.G. 44214/2019)”*), fr. 24'138.70 oltre agli interessi dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (per *“Spese generali secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale ordinario”*) e fr. 7'402.53 (per *“Cassa Previdenza Avvocati (C.P.A.) secondo

sentenza del 4.5.2021”*).

C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2021 la CO 1 ne ha chie­sto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 ottobre 2021, cui l’istante ha tempestivamente replicato con un allegato del del 4 novembre 2021, ribadendo il suo punto di vista. L’RE 1 non ha presentato una duplica entro il termine assegnatole.

D. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza pressoché integralmente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 160'924.50 (anziché fr. 160'925.–) e fr. 24'138.68 (anziché fr. 24'138.70), per entrambe le somme oltre agli interessi di mora dello 0.01 dall’11 mag­gio 2021, e per fr. 7'402.53, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 630.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore dell’i­­stante.

E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 6 maggio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 13 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì

5 gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 dicembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, constatato che l’istante aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell’opposizione e non anche l’*exequatur* della decisione del Tribunale di Milano prodotta quale titolo di rigetto, il Pretore ha verificatoin via pregiudiziale se fossero dati i presupposti materiali di esecutività della decisione italiana in Sviz-zera posti dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Egli ha rilevato al riguardo che la sentenza italiana,

*“emes­sa* *dopo la garanzia del contraddittorio”*, costituisce una decisione ai sensi

dell’art. 32 CLug ed è esecutiva in Italia (Stato d’origine), come attestato dalla dichiarazione di esecutività

prodotta dall’istan­te, ricordando che per ottenere il rigetto non è necessario il passaggio in giudicato, ma è sufficiente che la decisione sia esecutiva secondo il diritto dello Stato d’origine. D’altronde, ha evidenziato il Pretore, la convenuta non ha contestato l’esecutività della decisione italiana, né allegato di averne chiesto la sospensione dell’e­secutività nel suo appello, il quale nel diritto italiano non ha effetto sospensivo automatico (art. 337 cpv. 1 CPCit.), e neppure ha invocato motivi di rifiuto giusta gli art. 34 e 35 CLug.

Circa la richiesta della convenuta *“che si attenda sin dopo l’imminente udienza per procedere all’emanazione della decisione di merito”*, il Pretore ha evidenziato che è dibattuta l’applicabilità dell’art. 46 CLug – che permette al giudice di sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata – nella procedura di rigetto, ma che la questione poteva rimanere aperta, siccome la convenuta non ha allegato, ancor prima di aver reso verosimile, il presupposto per l’applicazione della norma, ossia quello della prospettiva di successo del ricorso e quindi dell’alto rischio di annullamento della decisione impugnata. Per completezza, il primo giudice ha precisato che nemmeno erano dati i presupposti per una sospensione giusta l’art. 126 CPC, che nella procedura di rigetto può essere concessa restrittivamente solo in casi rarissimi. Infine, nell’ambito dell’esame d’ufficio delle tre identità, il Pretore ha leggermente modificato gl’importi riportati nel precetto esecutivo e ha di conseguenza accolto l’istanza pressoché integralmente.

4. Nel reclamo l’RE 1 ricorda di aver impugnato tempestivamente la decisione del

Tribunale di Milano e di aver chiesto, per questo motivo, di sospendere *“(oltretutto brevemente)”* la procedu­ra di rigetto in virtù dell’art. 126 cpv. 1 CPC, affinché

si potesse attendere almeno i primi sviluppi della procedura d’appello, la qua­le *“non è senz’altro sprovvista di possibilità di successo”*, essendovi *“un elevato e concreto rischio di annullamento della sentenza impugnata”*. A sua mente, per quanto sia una facoltà del giudice, la so­spensione richiesta si sarebbe imposta per *“evidenti motivi di opportunità”*.

4.1 Ora, secondo l’art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segna-tamente il caso

allorquando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. L’art. 126 CPC è applicabile anche in sede di ricorso (HALDY in: Commentaire

romand, Code de procédure civi­le, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 126 CPC). Come rilevato dal Pretore, in materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente, in casi eccezionali (sentenze della CEF 14.2019.177 del 17 febbraio 2020 consid. 1.3.4 e 14.2015.241 del 19 maggio 2015, RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6 con rinvii). Non spetta d’altronde al giudice del rigetto decidere se sospendere provvisoriamente l’esecuzione di una decisione esecutiva, bensì alla legge (per il diritto svizzero ad

es. art. 315 cpv. 1 CPC) o all’autorità presso la quale tale decisione è stata impugnata (ad es. art. 315 cpv. 5 e 325

CPC) (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021 consid. 7.2.2).

4.2 Orbene, in prima sede la reclamante non ha minimamente spiegato quali erano i motivi di opportunità che dovevano portare il giudice di prime cure a decidere per una sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC. Anche con il reclamo essa si limita a invocare in modo del tutto generico che vi sarebbero *“evidenti motivi di opportunità”* senza minimamente sostanziare la sua argomentazione e senza fornire elementi oggettivi a sostegno della sua tesi, omettendo quindi altresì di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, in cui viene negata l’esistenza di circostanze eccezionali, nemmeno allegate, tali da giustificare la sospensione della causa. La reclamante neppure

spende una parola sulla circostanza, evidenziata dal Pretore, secondo cui essa non ha indicato se ha chiesto con l’appello la sospensione del­l’esecutività

della decisione impugnata. Per tutti questi motivi la censura si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2) e ad ogni modo da respingere.

4.3 La

reclamante si duole altresì che procedere, come fatto dal primo giudice, *“imperterriti e ancor più celermente”*, senza sospensione del procedimento, non tiene conto del fatto ch’essa

rischia il fallimento, che potrebbe in seguito rilevarsi infondato, poiché il credito alla sua base potrebbe non esistere o non essere esigibile. La sua situazione sarebbe così ulteriormente aggravata, ciò che costituirebbe un agire arbitrario da parte del Pretore.

Se non che l’allegato rischio di fallimento, espresso per la prima volta con il reclamo, è irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per questo motivo, non si vede

come il primo giudice possa aver agito in mo­do arbitrario. Per abbondanza, secondo il diritto esecutivo svizzero, e segnatamente in virtù dell’art.

80 LEF, è ammesso che il debitore di una pretesa accertata in una decisione esecutiva non passata in giudicato possa essere dichiarato in fallimento prima che sia statuito sul ricorso interposto contro tale decisione, ove all’impugnazione non sia stato concesso l’effetto sospensivo e il debitore non abbia pagato quanto stabilito nella decisione impugnata (sentenza della CEF 14.2021.47 del 28 giugno 2021 consid. 3.1). Come già rilevato (sopra consid. 4.1.2), incombe prima di tut­to all’autorità di ricorso, non al giudice del rigetto, sospendere l’e­secuzione della decisione impugnata. Sarebbe dunque spettato all’RE 1 presentare in Italia un’istanza di sospensione del­l’esecuzione provvisoria facendo presente alla Corte d’appello di Milano il rischio di un suo fallimento in Svizzera. Essa non ha invece nemmeno specificato, né in prima né in seconda sede, se con l’appello ha postulato la concessione dell’effetto sospensivo.

5.La reclamante espone poi di essere stata sottoposta, essa stessa (come società), a un sequestro preventivo giusta l’art. 321 CPPit., disposto nel procedimento penale a carico suo e di PI 2, ma a suo dire la relativa ordinanza penale non è mai stata notificata al domicilio in Svizzera del rappresentante legale della società (nonché socio di maggioranza) PI 1. Costui ne ha preso conoscenza solamente per mezzo del co-indagato PI 2, il quale avrebbe ricevuto l’avviso di deposito del 21 ottobre 2021 solo il 29 novembre 2021. Non appena ne ha avuto notizia PI 1 ha interposto ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza in questione. Tra i motivi a fondamento del gravame egli ha anzitutto invocato la grave violazione del diritto delle parti di essere sentite nel corso della procedura di appello. La reclamante si duole inoltre di essere stata privata della propria capacità di agire in seguito al sequestro e conseguentemente di non essere nella condizione di pagare alcunché. Ritiene ammissibile come *pseudonova* l’avviso di deposito prodotto per la prima volta in questa sede, in applicazione analogica dei combinati art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC, per il motivo ch’essa non aveva conoscenza dell’ordinanza di sequestro al momento in cui il Pretore ha statuito (il 10 dicembre 2021) e non poteva averne conoscenza in ragione delle gravi mancanze avvenute nel procedimen­to penale.

5.1 Ora, contrariamente a quanto crede la reclamante, la facoltà delle parti, prevista in materia di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC), di avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza non vale in materia di rigetto dell’opposizione, in cui si applica invece il divieto dei *nova* giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 apri­le 2019 consid. 5.4). Ne segue che l’avviso di deposito (doc. C) e le allegazioni concernenti lo stesso, peraltro nemmeno corrobo-rate da elementi oggettivi, sono tardive e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

5.2 Per abbondanza, l’impossibilità di pagare a causa di una misura conservativa come il sequestro non rientra nelle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2019.146 del 12 dicembre 2019 consid. 6) né tanto meno implica la perdita della capacità di agire della reclamante (ha del resto potuto ricorrere sia contro il sequestro sia contro la decisione di rigetto). Per di più, come già rilevato nella decisione sull’effetto sospensivo, la reclamante non ha reso verosimile, né tanto meno dimostrato, che il sequestro conservativo abbia effetti fuori dai confini italiani, né che sia stato eseguito o sia eseguibile in Svizzera, e neppure ch’essa sia impossibilitata a disporre in Svizzera dei beni ivi situati.

6. La

reclamante contesta infine il tasso di conversione applicato dal Pretore rilevando che l’istante stessa ha indicato

trattarsi di quello al 24 agosto 2021 (istanza pag. 3, n. 8), data della domanda d’esecuzione (doc. I), ma che in realtà è stato applicato per il calcolo sia dall’istante che dal Pretore (consid. 7.1 decisione impugnata) un tasso di cambio più favorevole (1.07283, doc. L, M e N), corrispondente verosimilmente a quello del giorno precedente. Considerato che il tasso di

cambio al 24 agosto 2021 è in realtà del­l’1.0711 secondo il sito *www.fxtop.com*, essa ritiene, implicitamen­te, che nell’ipotesi in cui il rigetto

dell’opposizione dovesse essere confermato, dovrebbe esserlo limitatamente a fr. 160'665.–, pari a € 150'000.– all’1.0711 (anziché fr. 160'924.50), fr. 24'099.75 pari a € 22'500.– (in luogo di fr. 24'138.68) e fr. 7'390.59 pari a € 6'900.– (anziché fr. 7'402.53).

6.1 Ora, l’RE 1 non ha contestato nulla al riguardo in prima se­de: ora è troppo tardi (art. 150 cpv. 1 CPC *a contrario*). Non si tratta infatti di una questione che il giudice deve verificare d’ufficio (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.3.2-3) come ha invece indicato il Pretore nella sua decisione, ritenendo a torto che un tale esame rientrasse in quello delle tre identità. Se è vero che il tasso di cambio a una determinata data costituisce un fatto notorio, è altrettanto vero che in assenza di contestazione di tale fatto in prima sede è corretto applicare il tasso di cambio proposto dall’istante, che a una lettura più attenta dei giustificativi (doc. L – M) risulta essere quello del 24 agosto 2021 (e non del 23 agosto 2021), secondo il sito *www.oanda.com**.* La censura è pertanto irricevibile.

6.2A scanso di equivoci, non si tratta invero di un sito riconosciuto dalla scrivente Camera, contrariamente a quanto affermato dalla CO 1 nelle osservazioni al reclamo. Il tasso di cambio ri-tenuto notorio dalla giurisprudenza, perlomeno per le divise frequentemente negoziate, è

infatti quello fornito dalla Banca centrale europea sul sito *www.fxtop.com*(citata 14.2021.158 consid. 3.3.3). Ma non si

giustifica un intervento d’ufficio in assenza di contestazione (si vedano per esempio le sentenze della CEF 14.2021.22/23

del 9 giugno 2021 consid. 3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.2/a).

7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'465.71, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fatta salva la limitazione dell’art.

98 LTF per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura (sentenza del Tribunale federale 5A_80/2021 del 4 febbraio 2021 consid. 4.2.3).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO

1 fr. 3'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF) per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura. Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).