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14.2021.206 • TRAC TI 14.2021.206 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Address Lower Court Reasoning

Numero d'incarto 14.2021.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a lower court decision that partially rejected their opposition to an enforcement proceeding, wherein the lower court had calculated the recoverable amount based on the annual contract fee (€3,180 plus VAT) prorated up to the contract's termination date (December 31, 2020), considering the three-month notice period following the client's termination notice, rather than the full amount claimed (€6,438.45 based on invoices for 2020 and 2021). The appellate court declared the appeal inadmissible because the claimant failed to address the reasoning of the appealed decision in their appeal brief, instead introducing new factual allegations and evidence, such as penalty clauses and specific termination documentation, which were deemed inadmissible as they were not presented in the initial proceedings where the claimant failed to substantiate their claimed amount beyond a general reference to invoices.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Address Lower Court Reasoning: The appellate court declared the appeal inadmissible because the claimant failed to address the reasoning of the appealed decision in their appeal brief, instead introducing new factual allegations and evidence, such as penalty clauses and specific termination documentation, which were deemed inadmissible as they were not presented in the initial proceedings where the claimant failed to substantiate their claimed amount beyond a general reference to invoices.

Parole chiave

Generato dall'IA
stralcio del procedimento opposizione legittimazione a ricorrere termine di disdetta decisione d'esecuzione ricorso per carenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court used this article to rule on the costs of the judgment based on the outcome (soccombenza).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 48 OTLEF to determine the amount of the judgment fee.

art. 48 OTLEF

Used to determine the amount of the judgment fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.206 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.4234 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 settembre 2021 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 20 maggio 2020 la CO 1 ha conferito alla RE 1 un mandato di servizi volto all’esecuzione di determinate attività contabili e fiscali per un costo totale annuo di fr. 3'180.– oltre all’IVA. Il contratto prevedeva la possibilità di disdire il mandato con preavviso scritto di tre mesi. Con lettera del 29 settembre 2020 la CO 1 ha inoltrato la disdetta dalla data dell’ultima prestazione, a suo dire del 26 giugno 2020.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'438.45, indicando quale causa del credito le *“Fatture 2020 e 2021 (mandato di servizi del 20.05.2020)”*.

C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 settembre 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha presentato osservazioni all’istanza.

D. Statuendo con decisione del 9 dicembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 2'283.25 (anziché fr. 6'438.45), ponendo le spese processuali di fr. 300.– per ⅓ a carico dell’istan­te e per i restanti ⅔ a carico della convenuta.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 17 dicembre 2021 per ottenerne implicitamente l’accoglimento integrale (o perlomeno più

esteso) dell’istanza.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 20 dicembre 2021 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì

5 gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 17 dicembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 Nella decisione impugnata il Pretore ha considerato come titolo di rigetto dell’opposizione provvisorio (e non definitivo come erratamente richiesto nell’istanza) non le fatture del 2020 e del 2021 invocate dall’istante, non accluse all’istanza, bensì il contratto di mandato del 20 maggio 2020, in cui era previsto un costo annuo di fr. 3'180.–. Tenuto conto della disdetta del

29 settembre 2020, del preavviso di tre mesi stabilito nel contratto e dall’assenza nella documentazione di un accordo diverso per il periodo successivo a giugno 2020, il primo giudice ha ritenuto che il mandato era terminato il 31 dicembre 2020 ed ha pertanto parzialmente accolto l’istanza per fr. 2'283.25 (fr. 3'180.– / 12 x 8 mesi, oltre all’IVA del 7.7%, pari a fr. 163.25) anziché per i fr. 6'438.45 posti in esecuzio­ne.

1.2.2 Nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma basa le sue argomentazioni su allegazioni di fatto nuove e quindi inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ella si avvale infatti per la prima volta delle condizioni generali del mandato (doc. C, pag. 4) che prevedono delle penali in caso di ritardo nel pagamento (punto VI) e una fatturazione *una tantum* della documentazione contabile, fiscale e amministrativa destinata a essere restituita al mandante in caso di disdetta del mandato (punto IX). Se non che in prima sede la RE 1 non ha allegato alcunché, limitando la “motivazione” dell’istan­za a un semplice rinvio alle *“Fatture 2020 e 2021 (mandato di servizi del 20.05.2020)”*, che non ha neppure prodotto. Ora, al Pretore non incombeva ricercare d’ufficio quali pretese l’istante intendeva far valere in base ai documenti da essa prodotti: spettava

invece a quest’ultima allegare i fatti e a spiegare com’è giunta alla somma di fr. 6'438.45 rivendicata (sentenza della

CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, consid. 1.2, 5.2 e 5.4), ciò che non ha fatto. La reclamante rileva altresì per la prima volta, e quindi in modo inammissibile (v. sopra consid. 1.2), che dal Registro di commercio emerge che la CO 1 ha mantenuto il recapito presso i suoi uffici fino al 20 maggio 2021, sicché sarebbero dovuti ulteriori fr. 1'250.– (fr. 250.– mensili più spese di studio del 3%). Pure nuova – e pertanto inammissibile – si rivela la documentazione giustificativa (doc. 1 – 3) acclusa al reclamo. Insufficientemente motivato, il reclamo va in definitiva dichiarato integralmente irricevibile.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di massimo fr. 4'155.20 (6'438.45 – 2'283.25), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).