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14.2021.205 • TRAC TI 14.2021.205 Generato dall'IA

Appellant's Withdrawal of Objection to Enforcement Proceedings and Resulting Dismissal

Numero d'incarto 14.2021.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant filed a complaint against a lower court's decision that provisionally rejected their objection to enforcement proceedings initiated by a creditor for the collection of a specific monetary sum. The appellant subsequently declared their intent to withdraw the complaint, which the appellate court treated as a withdrawal from the proceedings, resulting in the case being struck from the roll with the effect of a final judgment. The court reasoned that a withdrawal constitutes desistance, making the appellant the losing party liable for costs, but ultimately waived court fees because the appellant proceeded without legal counsel and the opposing party was not notified for observations, rendering an award of legal costs unnecessary, and further noted that the dispute value did not meet the threshold for federal appeal.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Appellant's Withdrawal of Objection to Enforcement Proceedings and Resulting Dismissal: The appellant subsequently declared their intent to withdraw the complaint, which the appellate court treated as a withdrawal from the proceedings, resulting in the case being struck from the roll with the effect of a final judgment. The court reasoned that a withdrawal constitutes desistance, making the appellant the losing party liable for costs, but ultimately waived court fees because the appellant proceeded without legal counsel and the opposing party was not notified for observations, rendering an award of legal costs unnecessary, and further noted that the dispute value did not meet the threshold for federal appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura esecutiva ritiro della querela penale patrocinatore di controparte valore litigioso spese legali abbandono definitivo del procedimento Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the dispositive order (1) to rule that the case is struck from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited implicitly in the reasoning as the basis for ordering costs against the withdrawing party, although order 2 waives them.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.205 · Lugano 14 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.5489 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2021 da

RE 1 (titolare della ditta individuale __________) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 dicembre 2021 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza 2 dicembre 2021 di RE 1 volta a ottenere il rigetto in via provvisoria dell’opposizione all’e­secuzione n. __________ da lui promossa contro la CO 1 per l’incasso di fr. 20'104.75 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–;

preso atto dello scritto del 12 gennaio 2022 con cui RE 1, tenuto conto di quanto indicato nell’invito per anticipo del 23 dicembre 2021, ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241

cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC);

ritenuto, nel caso concreto, che si può prescindere dal riscuotere spese processuali, il reclamante avendo proceduto senza l’ausilio di un legale;

appurato inoltre che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'104.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).