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14.2021.204 • TRAC TI 14.2021.204 Generato dall'IA

Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Summary Procedure Nature

Numero d'incarto 14.2021.204
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a debt enforcement proceeding where the debtor opposed the enforcement order based on a lack of improved fortune, the lower court partially upheld the opposition, setting a specific amount of garnishable income excess and allocating costs. The debtor appealed this decision, arguing the determined garnishable excess differed from another decision on the same day despite identical documentation. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a decision regarding the non-return to improved fortune under summary procedure is not subject to appeal, except for a limited recourse regarding costs, and substantive challenges must instead be brought as an ordinary action before the court of first instance; consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna in procedura sommaria. Irricevibilità del reclamo. Nessun obbligo di trasmissione del reclamo al giudice competente come azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna

Parole chiave

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esecuzione per debiti precetto esecutivo liquidazione ordinaria del fallimento utile censure procedurali decisione d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 131
110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e sulle ripetibili (DTF 138 III 131, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose the costs of the present proceeding on the appellant because the appeal was rejected.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.204 · Lugano 3 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna)

della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con la comunicazione 26 ottobre 2020 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

relativa all’esecuzione n. __________ promossa dall’

CO 1 (rappr. dalRA 2, __________) contro

RE 1 (ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul “ricorso” del 17 dicembre 2021 presentato da RE

1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 3’868.55 oltre agli interessi del 5% dal 14 ottobre 2020, fr.

593.15 e fr. 240.–;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 26 ottobre 2020 l’UE l’ha trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno per giudizio;

che con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di pace ha parzialmente ammesso l’opposizione, stabilendo un’eccedenza pignorabile del reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.– e ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 17 dicembre 2021, asserendo che l’eccedenza pignorabile stabilita dalla Giudice di pace è diver­sa rispetto a quella stabilita dalla medesima giudice,

lo stesso giorno, in un’altra esecuzione diretta contro di lei, benché “*i documenti* […] *presentati sono i medesimi, le entrate

invariate”*;

che contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto, statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secon­do la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazio­ne (art. 265*a* cpv. 1, ultimo periodo, LEF), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e sulle ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2015.219 del 23 novembre 2015 e 14.2012.137 del 12 settembre 2012, massimata in RtiD 2013 I 849 n. 60c), così come sulla questione (eventuale) dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC);

che altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azio­ne ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art. 265*a* cpv. 4 LEF);

che il “ricorso” in oggetto, vertente sul merito e non (solo ed esplicitamente) sulle spese giudiziarie, si rivela dunque irricevibile;

che ci si potrebbe interrogare se il “ricorso” alla Giudicatura di pa­ce di Agno possa essere considerato come azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior fortuna;

che la Camera è però incompetente, funzionalmente, per statuire sulla questione (in prima istanza);

che spetta semmai a RE 1 valutare la possibilità di riproporre l’azione al giudice competente (la Giudicatura di pace di Agno) entro venti giorni dalla notifica dell’odierna decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 1 o 2 CPC e 265*a* cpv. 4 LEF per il rinvio dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera non ha verificato l’ammissibilità né le possibilità di successo di tale via giuridica e non è tenuta a trasmettere d’ufficio il “ricorso” al giudice (apparentemente) competente (sentenze della CEF 15.2018.7 del 7 novembre 2018 consid. 2/c e 14.2018.73-89 del

26 ottobre 2018, RtiD 2019 I 658 n. 72c, consid. 4.3);

che la tassa del presente giudizio va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale leggendo attentamente i rimedi giuridici figuranti sulla decisione impugnata avrebbe dovuto capire che la via del reclamo era aperta solo contro il dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia – che in sé non contesta – mentre per quanto concerne il dispositivo n. 1, oggetto proprio delle sue critiche, andava promossa l’azione di contestazione del ritorno (parziale) a miglior fortuna;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'387.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________; – RA 2, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).