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14.2021.2 • TRAC TI 14.2021.2 Generato dall'IA

Appeal Overturns Bankruptcy Order Due to Post-Petition Debt Satisfaction

Numero d'incarto 14.2021.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor requested the bankruptcy of a debtor for an unpaid amount, which the lower court granted; however, the debtor appealed, demonstrating through official documentation that the execution debt had been settled after the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement for debt extinction under the relevant statute, and further convincing the reviewing court, despite numerous other pending executions, that solvency was sufficiently probable based on recent income and repayment plans, leading the appellate court to overturn the initial bankruptcy order while assessing all related legal costs against the debtor for necessitating the appeal due to the tardy payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Appeal Overturns Bankruptcy Order Due to Post-Petition Debt Satisfaction: Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito tassazione delle spese indennità per insolvenza ufficiale dei fallimenti domanda d'esecuzione Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article provides the main ground for the acceptance of the appeal and the subsequent annulment of the bankruptcy decree, as the debtor proved the extinction of the debt.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the costs of the appeal proceedings on the appellant due to the late payment that necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited in the reasoning for calculating the court fee for the first instance, which was subsequently confirmed to be charged to the appellant in the dispositive.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.2 · Lugano 16 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.896 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 19 ottobre 2020 inoltrata dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 gennaio 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 19 ottobre 2020 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 sulla scorta della comminatoria di fallimento emessa per il mancato pagamento di fr. 1'074.20 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 23 novembre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione dell’8 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dall’11 gennaio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’11 gennaio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con ordinanze del 12 e del 19 gennaio 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo, salvo ammetterla parzialmente il 26 gennaio in seguito alla presentazione di nuovi documenti. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 gennaio 2021, il termine d’impu­gnazione è scaduto giovedì 21 gennaio. Presentato l’11 gennaio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo sono pure gli scritti complementari inviati dal reclamante l’11, il 14 e il 20 gennaio 2021.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame, con il suo scritto del 14 gennaio 2021 il reclamante ha prodotto

una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno quello stesso giorno relativa al versamento di fr. 1'389.30

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo acquisito d’ufficio dalla Camera si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 50 esecuzioni per oltre fr. 44'000.–. La maggior parte di esse risultano tuttavia coperte dai beni pignorati (stimati in fr. 27'000.–). Inoltre, il reclamante ha reso verosimile di aver ricevuto indennità di perdita di guadagno “Corona” arretrate, con cui ha già liquidato alcune pendenze, e d’intendere rimborsare a rate i suoi debiti con le indennità correnti. Dall’estratto, d’altronde, non risultano più atte-stati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’8 gennaio 2021 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).