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14.2021.199 • TRAC TI 14.2021.199 Generato dall'IA

Cantonal State v. Individual Regarding Ambiguous Administrative Fee Invoices in Debt Collection

Numero d'incarto 14.2021.199
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The Cantonal State appealed a lower court's rejection of its definitive opposition to debt collection proceedings, initiated against an individual based on two administrative fee invoices issued by the Commercial Register Office related to the dissolution of two companies for which the individual was the sole administrator. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the invoices themselves were ambiguous because they referenced the liquidated companies as the basis for the charges while naming the individual administrator as the addressee, thus failing to clearly establish the identity of the debtor as required for a valid title supporting the definitive rejection of opposition under execution law; the court determined it could not supplement this ambiguity, which must be clarified by the issuing authority.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fatture emesse dall’URC. Dubbi sull’identità del debitore degli emolumenti e spese oggetto delle fatture

Parole chiave

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incasso tassa amministrativa opposizione scioglimento della società registro di commercio liquidazione ordinaria del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 125 lett. c CPC
1.1 I reclami in esame sono diretti contro due decisioni simili che oppongono le stesse persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
Art. 251 lett. a CPC
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
Art. 326 cpv. 1 CPC
diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 84 cpv. 2 LEF
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.

Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 139 III 446
81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
DTF 140 III 377
57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
DTF 142 III 722
e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid.
DTF 147 III 178
4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid.
DTF 143 III 569
Non può completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for allocating court costs according to the outcome (loser pays).

Art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited for setting the amount of the court fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.199 · Lugano 30 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promosse con istanze 12 novembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona) contro

CO 1

giudicando sui reclami del 9 dicembre 2021 presentati dallo Stato del Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 29 novembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con due precetti esecutivi distinti (n. __________ e __________), emessi il 3 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso in ambedue le esecuzioni di fr. 376.– oltre agli interessi del 5% dal 7 agosto 2021 (indicando quali cause dei crediti nel primo caso la *“Fattura no__________ del 30 marzo 2021”,* nel secondo la *“Fattura no. __________ del 30 marzo 2021”* e in entrambi “*+interessi al 5.00% calcolati dal 29.04.2021, importo dovuto”)* e fr. 5.15 (per *“interessi calcolati fino al 06.08.2021”*).

B. Avendo CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze distinte del 12 novembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte separate del 22 novembre 2021.

C. Statuendo con due decisioni distinte del 29 novembre 2021 il Giudice di pace ha respinto entrambe le istanze, ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le spese processuali di fr. 100.– per ciascuna causa senz’assegnare indennità.

D. Contro le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 9 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate spese e ripetibili in entrambe le sedi. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I reclami in esame sono diretti contro due decisioni simili che oppongono le stesse persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 30 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 dicembre. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3. In entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo aver considerato che le fatture prodotte dallo Stato del Cantone Ticino non costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in mancanza d’identità tra il debitore indicato sulle medesime, quello menzionato nei precetti esecutivi e quello figurante sulle istanze. Il primo giudice ha osservato come le fatture si riferiscano alle società PI 1 in liquidazione e PI

2 in liquidazione, e non al destinatario indicato sulle stesse, ovvero l’escusso CO 1, il quale ha peraltro dichiarato – nelle osservazioni alle istanze – la propria estraneità alle pretese avanzate nei suoi confronti, eccependo così la carenza di legittimazione passiva.

4. Nei reclami lo Stato del Cantone Ticino rimprovera anzitutto al Giudice di pace di non aver considerato che le fatture su cui fonda le proprie pretese sono passate in giudicato, dal momento che non sono state contestate davanti all’autorità preposta come indicato in calce alle medesime, e costituiscono così un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Sottolinea che il destinatario delle stesse – e quindi il debitore – è CO 1, il quale, non avendo proceduto nella sua veste di amministratore unico delle società PI

1 e PI 2 a sanare le lacune rilevate dall’Ufficio del registro di commercio (relative all’ufficio di revisio­ne) nonostante la diffida notificatagli da quest’ultimo, ha causato lo scioglimento delle due società e di conseguenza l’insorgere delle spese qui richieste. Il reclamante osserva infine che sia sulla fattura, sia sul precetto esecutivo così come nell’istanza di rigetto è riportato il nome dell’amministratore unico, sicché la triplice iden­tità non può ch’essere riconosciuta.

5. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso su due fatture emesse dall’Ufficio del registro di commercio (URC) il 30 marzo 2021 sulla base dell’Ordinanza federale sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC; RS 221.411.1). Poiché emesse da un’autorità amministrativa svizzera, le fatture appena menzionate potrebbero di principio essere considerate decisioni ai sensi dell’art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF e quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi ivi stabiliti (doc. C acclusi alle istanze). Le stesse risultano infatti essere passate in giudicato (v. dichiarazioni del 29 settembre 2021 doc. A), dal momento che non è stato interposto ricorso alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni indicato in calce alle medesime.

5.2 Sennonché, entrambe le fatture riportano esplicitamente come riferimento – ossia sotto la dicitura “*Fattura*” – l’una la PI 1 in liquidazione (n. __________) e l’altra la PI 2 in liquidazione (n. __________), mentre quale destinatario delle medesime figura invece il loro amministratore unico CO 1 al suo indirizzo privato in via __________ a V__________. Le fatture non sono quindi chiare sulla persona del debitore, perché riportano sia il nome della società sia quello dell’amministratore unico. Che quest’ultimo sia indicato come destinatario non significa necessariamente che sia il debitore degli emolumenti e spese richiesti, potrebbe anche aver capito di aver ricevuto le fatture quale rappresentante legale – che infatti è – delle società a carico delle quali sono state poste le prestazioni in questione, che difatti le concer-nono (emolumenti e spese della procedura relativa al loro scioglimento). Non è così dato di capire se il debitore è l’amministratore unico personalmente o la società anonima.

5.3 Ora, il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e in particolare se vi è identità tra l’escusso indicato sul precetto esecutivo e il debitore menzionato sul titolo prodotto dall’escuten­­te. Non può completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF

138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2020.34 del 4

settembre 2020, consid. 5.3.2 e i rinvii). Nella fattispecie l’identità del debitore delle fatture è ambigua. Non spetta né

al Giudice di pace né a questa Camera completarle stabilendo chi ne è il debitore. Incombe all’Ufficio del registro di commercio emettere nuove decisioni che indichino chiaramente chi è il debitore degli emolumenti e spese.

5.4 Nemmeno soccorre infine in aiuto del reclamante il riferimento al vincolo di solidarietà previsto dall’art. 1 cpv. 2 OEmol-RC, con cui lascia intendere che CO

1 dovrebbe essere considerato come condebitore solidale con le società degli emolumenti occasionati dall’emissione di una decisione o dalla fornitura di una prestazione, per non aver ottemperato nella sua veste di amministratore unico all’ordine, a lui notificato, di procedere a far iscrivere un ufficio di revisione o a rinunciare alla revisione limitata, innescan­do in tal modo la procedura di scioglimento e le relative spese poi poste in esecuzione. Ch’esse siano state poste a carico di CO 1 in solido con le società non risulta dalle fatture. E non spetta al giudice del rigetto completare le decisioni in base a una norma che non vi è citata. Incombe invece all’Ufficio del registro di commercio, qualora intenda avvalersi del privilegio di poter ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione in base a proprie decisioni, formularle in modo non ambiguo, a cominciare dall’intestazione, che dovrebbe contenere la parola “Decisione” e non “Fattura”, indican­do chiaramente l’identità del debitore o dei debitori, così come l’e­­sistenza di un eventuale nesso di solidarietà.

5.5 In definitiva, in presenza di un dubbio sull’identità del debitore nei titoli di rigetto, la decisione del Giudice di pace di respingere le istanze si rivela corretta e i reclami, infondati, vanno di conseguenza respinti.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per osservazioni.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, in entrambe le cause di fr. 381.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è respinto.

2. Il reclamo nella causa __________ è respinto.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).