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14.2021.193 • TRAC TI 14.2021.193 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Proceedings Upheld Despite Claimed Payment Without Timely Proof

Numero d'incarto 14.2021.193
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid claim of over 18,500 CHF, which the lower court granted. The debtor appealed, claiming intent to pay by a certain date and subsequently asserting the debt was settled, but failed to provide documentation proving the specific debt's extinction by the appeal deadline, only submitting proof of payment for other pending executions. The appellate court rejected the appeal because, pursuant to the relevant statute, successful cancellation of bankruptcy requires the debtor to prove the claim's extinction, deposit the amount, or show the creditor withdrew the request, none of which were adequately substantiated with timely documentation for the instant claim, and further found the debtor had not rendered their solvency plausible given other outstanding executions exceeding 170,000 CHF.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor's Bankruptcy Proceedings Upheld Despite Claimed Payment Without Timely Proof: The debtor appealed, claiming intent to pay by a certain date and subsequently asserting the debt was settled, but failed to provide documentation proving the specific debt's extinction by the appeal deadline, only submitting proof of payment for other pending executions. The appellate court rejected the appeal because, pursuant to the relevant statute, successful cancellation of bankruptcy requires the debtor to prove the claim's extinction, deposit the amount, or show the creditor withdrew the request, none of which were adequately substantiated with timely documentation for the instant claim, and further found the debtor had not rendered their solvency plausible given other outstanding executions exceeding 170,000 CHF.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento prova di pagamento validità del riconoscimento di debito procedura pendente prova insufficiente dell'aggravamento clinico spese di mora

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 295
1), e quindi tardivamente (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was rejected because the conditions for annulling the bankruptcy under this provision were not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs are borne by the unsuccessful party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.193 · Lugano 23 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.3870 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 3 settembre 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 18'576.05 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 19 ottobre 2021 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a far fronte al debito posto in esecuzione entro il 26 ottobre 2021.

C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con ordinanza del 1° dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stan­te il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 novembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a preannunciare la produzione *“nel corso dei prossimi giorni”* della documentazione comprovante la liquidità (circa fr. 35'000.–) necessaria a estinguere le pretese dell’istante e i pagamenti fatti all’Ufficio d’esecu­zione di Mendrisio. Un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo contro la decisione impugnata (il 26 novembre 2021, sopra consid. 1), e quindi tardivamente (DTF 136 III 295 consid. 3.2), essa ha prodotto la prova del pagamento di alcune esecuzioni pendenti nei suoi confronti, ma non del credito vantato dall’istante. Ne segue che già il primo presupposto dell’art.

174 cpv. 2 LEF (l’estinzione del credito dell’istante, il deposito del suo importo o il ritiro della domanda di fallimento) non è adempiuto, di modo che il reclamo va respinto.

2.2 La reclamante non ha del resto reso verosimile neppure il secondo presupposto – la propria solvibilità – dal momento che nei suoi confronti sono in corso esecuzioni per oltre fr. 170'000.–.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).