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14.2021.190 • TRAC TI 14.2021.190 Generato dall'IA

Case Dismissed Due to Appellant's Desistment in Enforcement Opposition Appeal

Numero d'incarto 14.2021.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against a lower court's decision which partially granted their request to provisionally reject an opposition to an enforcement action, concerning a debt of CHF 5,675.92 plus accessories, limiting the accepted amount to CHF 5,330.88 plus interest. The court noted that the appellant subsequently withdrew the complaint, which constitutes a desistment, ending the litigation and having the effect of a final judgment. Consequently, the court dismissed the case due to the desistment, generally holding the withdrawing party responsible for costs, but waived the collection of court fees due to the appellant's demonstration of good faith, and confirmed that no further appeal to the Federal Tribunal was permissible as the dispute value concerning court fees did not meet the required threshold.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Case Dismissed Due to Appellant's Desistment in Enforcement Opposition Appeal: The court noted that the appellant subsequently withdrew the complaint, which constitutes a desistment, ending the litigation and having the effect of a final judgment. Consequently, the court dismissed the case due to the desistment, generally holding the withdrawing party responsible for costs, but waived the collection of court fees due to the appellant's demonstration of good faith, and confirmed that no further appeal to the Federal Tribunal was permissible as the dispute value concerning court fees did not meet the required threshold.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione ritiro dell'istanza giudiziaria valore litigioso spese d'esecuzione eccezione di incostituzionalità cancellazione dall'albo avvocati Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

The court ordered the case to be struck from the roll because the appeal was withdrawn (desistenza).

art. 241 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the legal basis for treating the withdrawal of the appeal as a final resolution of the matter.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for costs allocation upon withdrawal, although the final order waived the collection of costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.190 · Lugano 20 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.4689 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 ottobre 2021 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 novembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 novembre 2021 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’i­­stanza 11 ottobre 2021 della reclamante – limitatamente a fr. 5'330.88 oltre agli interessi – volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla CO 1 all’e­secuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa dalla reclamante per l’incasso di fr. 5'675.92 oltre agli accessori, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 150.–;

preso atto dello scritto del 9 dicembre 2021 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241

cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale in linea di massima vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

ritenuto giustificato, nel caso concreto, rinunciare al prelievo della tassa di giustizia stante la buona volontà dimostrata dalla reclamante;

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, limitato alla tassa di giustizia di fr. 150.– di prima sede (v. invito per anticipo del 29 novembre 2021), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).