Creditor Enforcement Opposition Rejection Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated enforcement proceedings based on a landlord-tenant relationship for outstanding rent, leading the debtor to oppose the payment order, which prompted the creditor to seek provisional rejection of the opposition, but the lower court rejected the creditor's request. The debtor subsequently appealed, challenging the lower court's refusal to fully address the merits of the opposition, including claims for rent reduction and a significant counterclaim for damages related to property management issues and pandemic-related closures. The appellate court deemed the appeal entirely inadmissible because, having succeeded in having the creditor's initial request rejected, the debtor no longer had a legitimate interest in challenging the decision, and furthermore, the damage claim was considered a counterclaim inappropriate for the summary procedure of opposition rejection, requiring a separate, ordinary action.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo del convenuto contro la decisione che respinge l’istanza di rigetto. Domanda riconvenzionale. Reclamo irricevibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for imposing the court costs on the losing party (the appellant).
Cited in conjunction with art. 106 cpv. 1 CPC for the determination of the court fee amount.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.189 · Lugano 9 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 luglio 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dall’ PA 1, ) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione
in via di realizzazione di pegno manuale, emesso il 26 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 15'510.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2021, indicando quale causa del credito: *“Convalida dell’inventario n. __________.* *Contratto di locazione del 24.09.2007 relativo al negozio al PT dello Stabile di via __________ a __________. Pigione scaduta dal 1.8.2020 al 1.3.2021 (fr. 34'240.00 ./. fr. 18'730.00 deduzione = fr. 15'510.00)”*;
che avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 8'527.60 (anziché fr. 15'510.–) oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2021;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 ottobre 2021;
che statuendo con decisione del 15 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2021 per ottenere l’accoglimento della sua opposizione al precetto esecutivo e l’annullamento dello
stesso, un risarcimento di fr. 50'000.– da parte dell’istante “*per l’allestimento della documentazione e il tempo* *della* *[sua]* *difesa*”, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 25 novembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza, poiché – considerato
il tipo di esecuzione richiesto – l’istante non ha prodotto alcun documento attestante l’esistenza del pegno manuale
indicato esulanti dalla competenza del giudice del rigetto, e ha pure respinto le richieste della convenuta volte all’annullamento del precetto esecutivo e all’assegnazione di un risarcimento di fr. 50'000.– siccome esulanti dalla sua competenza quale giudice del rigetto;
che con il reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore di non essere minimamente entrato nel merito delle sue richieste, in particolare per quanto concerne le *“gravi mancanze”* e il *“comportamento menefreghista”* dei due rappresentanti dell’amministrazione dello stabile di proprietà dell’istante, la domanda di riduzione della pigione a causa dei lavori di rifacimento stradale, le chiusure forzate per la pandemia e la riduzione dei tassi ipotecari;
che stante la reiezione dell’istanza, all’RE 1 difetta ogni interesse degno di protezione a contestare la decisione impugnata e a chiedere l’accoglimento della propria opposizione al precetto esecutivo, la quale sussiste giacché non è stata rigettata;
che le censure appena ricordate sono di conseguenza irricevibili;
che la richiesta di assegnazione di un risarcimento a suo favore di fr. 50'000.– per i vari disagi subiti a causa dell’agire dall’amministrazione dello stabile locato si qualifica come una domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 224 cpv. 1 CPC;
che trattandosi di una domanda da istruire in una causa ordinaria – l’escussa non avendo postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) –, la stessa non poteva essere presentata nell’ambito di una procedura sommaria come quella di rigetto dell’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC; sentenze della CEF 14.2014.147 del 13 aprile 2015, consid. 8.2/a e 14.2015.177 del 20 gennaio 2016, consid. 6 e 6.1);
che di tale problema, così come della possibilità di chiedere il risarcimento in questione con un’azione separata, la scrivente Camera aveva già reso attenta la reclamante in occasione della richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili;
che di conseguenza il reclamo si rivela integralmente irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'527.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).