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14.2021.18 • TRAC TI 14.2021.18 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Due to Pandemic Hardship Denied

Numero d'incarto 14.2021.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of approximately 2,600, and the lower court granted the bankruptcy petition, prompting the debtor to appeal, arguing that pandemic-related economic hardship prevented payment and proposing a four-installment repayment plan. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the debtor's financial situation due to the pandemic and the impact on their family were understandable, these circumstances did not constitute any of the legally enumerated grounds for rejecting or annulling a bankruptcy decree under the relevant law, which requires proof of debt extinction or alternative statutory grounds for relief.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 166 cpv. 1 LEF, Art. 171 LEF, Art. 172 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Due to Pandemic Hardship Denied: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the debtor's financial situation due to the pandemic and the impact on their family were understandable, these circumstances did not constitute any of the legally enumerated grounds for rejecting or annulling a bankruptcy decree under the relevant law, which requires proof of debt extinction or alternative statutory grounds for relief.

Parole chiave

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domanda di fallimento debito insoddisfatto ristrettezza finanziaria pagamenti rateali prova di pagamento diritto economico Fallimento. Difficoltà economiche dovute alla pandemia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF

Cited as the procedural basis determining when an appeal can lead to the annulment of the bankruptcy order based on pre-existing rejection/deferral grounds.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for the decision regarding the imposition of court costs, although the final order waived the collection.

Art. 319 lett. a CPC

Cited as the legal basis allowing the appeal (reclamo) against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.18 · Lugano 24 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 no­vembre 2020 da

CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 18 novembre 2020 CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'606.50 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 20 gennaio 2021, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre il convenuto si è opposto all’i­­stanza facendo valere che motivi economici legati alla pandemia non gli permettono di far fronte alla richiesta dell’istante.

C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento. Stante il prevedibile

esito del giudizio odi­erno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 5 febbraio 2021, il termine d’impu­­gnazione è scaduto lunedì 15 febbraio. Presentato già il 9 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Ove il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art. 171 LEF), salvo se sussiste uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 o 173*a* LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato su un fatto nuovo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mez­zo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame il reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a rimproverare al patrocinatore dell’istante di non avere accettato la sua proposta di rimborso del debito in quattro rate di fr. 500.– mensili, giustificata a suo dire dalle chiusure del suo centro fitness imposte dalla pandemia, e di non aver spiegato alla sua cliente gli enormi disagi lavorativi e privati che il fallimento causerà a lui e alla sua famiglia (composta di due figli minorenni e della convivente senz’attività lucrativa). Seppur umanamente comprensibili, le ragioni del reclamante non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art.

174 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto respinto.

3. La tassa di giustizia andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto della sua situazione economica verosimilmente difficile si prescinde dal prelevarne una. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuote la tassa di giustizia.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).