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14.2021.175 • TRAC TI 14.2021.175 Generato dall'IA

Invoice Validity and Right to be Heard in Enforcement Opposition Appeal

Numero d'incarto 14.2021.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A claimant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for an unpaid invoice, which the lower court granted, but the defendant appealed, arguing that the decision violated their right to be heard because they were not given a chance to respond to the claimant's reply and lacked reasoning regarding the defendant's arguments, particularly the lack of a valid title for the opposition. The appellate court agreed that procedural violations occurred, noting that a simple, unsigned invoice does not constitute a valid acknowledgment of debt under enforcement law required for provisional rejection of opposition; consequently, the court allowed the appeal, rejected the initial request, placed the court costs on the claimant, and awarded costs and legal fees to the appellant for the appeal proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura come titolo. Sentenza non motivata. Replica dell’istante non notificata all’escusso. Rinuncia al rinvio della causa al primo giudice

Parole chiave

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validità dell'esecuzione opposizione autorizzazione all’esecuzione diritto di essere sentito spese legali violazione dei diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 320 lett. a CPC
The Chamber reviewed the main ground of the appeal (lack of a valid title for rejection) freely under this article.
Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC
This article was cited to justify the Chamber's decision to rule on the merits itself rather than referring the case back to the lower court.
Art. 82 cpv. 1 LEF
The court's decision to reject the provisional opposition is based on the finding that the invoice did not constitute a valid title for provisional rejection under this article.
Art. 14 cpv. 1 CO
2 in fine), una semplice fattura come quella del 18 settembre 2020 su cui la CO 1 fonda la propria pretesa, poiché non reca la firma manoscritta del debitore (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO), non può rappresentare secondo la legge (art.
Art. 79 LEF
This article was mentioned in the reasoning concerning the right of the claimant to pursue the matter in ordinary proceedings, although it is not directly cited in the final dispositive orders 1 or 2 regarding the costs/judgment.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This article was cited as the basis for allocating litigation costs according to the outcome of the appeal.
Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
This article was cited implicitly when deciding on the claimant's request for cost compensation (attorney fees) in the appeal stage only, noting that the condition under this article was not met at the first instance.

Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 301
facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF

The court's decision to reject the provisional opposition is based on the finding that the invoice did not constitute a valid title for provisional rejection under this article.

Art. 320 lett. a CPC

The Chamber reviewed the main ground of the appeal (lack of a valid title for rejection) freely under this article.

Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

This article was cited to justify the Chamber's decision to rule on the merits itself rather than referring the case back to the lower court.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for allocating litigation costs according to the outcome of the appeal.

Art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These articles were cited in relation to the setting of procedural costs in both instances.

Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

This article was cited implicitly when deciding on the claimant's request for cost compensation (attorney fees) in the appeal stage only, noting that the condition under this article was not met at the first instance.

Art. 79 LEF

This article was mentioned in the reasoning concerning the right of the claimant to pursue the matter in ordinary proceedings, although it is not directly cited in the final dispositive orders 1 or 2 regarding the costs/judgment.

Art. 61 cpv. 1 CPC

This article was cited in conjunction with Art. 48 OTLEF for the allocation of costs.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for allocating litigation costs according to the outcome of the appeal.

Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This article was cited when discussing the possibility of a federal appeal, but not in the actual orders 1, 2, or 3.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This article was cited when determining that the appeal value was too low for a substantive federal appeal.

Art. 100 cpv. 1 LTF

This article was cited in the section describing the remedy of appeal to the Federal Supreme Court (time limit).

Art. 74 cpv. 2 LTF

This article was cited in the section describing the remedy of appeal to the Federal Supreme Court (fundamental importance).

Art. 116 LTF

This article was cited in the section describing the remedy of subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 113 LTF

This article was cited in the section describing the remedy of subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 46 cpv. 1 LTF

This article was cited in the section describing the remedy of appeal to the Federal Supreme Court (suspension of appeal period).

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.175 · Lugano 27 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 agosto 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'475.50 oltre agli interessi del 5% dal 18 settembre 2020, indicando quale causa del credito la *“fattura no. __________ del 18.09.2020”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 agosto 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;

che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 agosto 2021;

che il 7 ottobre 2021 l’istante ha replicato ribadendo la propria domanda;

che statuendo con decisione del 13 ottobre 2021, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2021 per ottener­ne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto sospensivo – e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via subordinata ha chiesto la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio dopo avergli notificato gli atti annessi alla replica e assegnato un congruo termine per presentare la duplica, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili;

che il 10 novembre 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che nelle sue osservazioni del 19 novembre 2021, la CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 28 ottobre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo;

che, sul piano formale, il reclamante si duole a ragione di una violazione del proprio diritto di essere sentito, nella misura in cui il Giudice di pace ha statuito senza ch’egli potesse prendere posizione sulla replica (e sui documenti annessi alla medesima), mai intimatagli e della cui esistenza è venuto a conoscenza solo con la sentenza impugnata;

che RE 1 si lamenta altresì a giusto titolo che il primo giudice ha completamente omesso di motivare la propria decisione, siccome non ha speso una parola sulle argomentazioni da lui formulate nelle osservazioni all’istanza – in particolare sulla mancata produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione – ciò che non gli ha consentito di capire i motivi, appunto non esplicitati, dell’accoglimento dell’istanza;

che il reclamante ha però concluso in via principale alla reiezione dell’istanza, facendo valere che l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto dell’opposizione, questione che la Camera può esaminare liberamente dal profilo sia del diritto (art. 320 lett. a CPC) sia dei fatti, in mancanza di qualsiasi accertamento da parte del Giudice di pace;

che motivi di economia processuale e di celerità inducono del resto la Camera a

statuire senza indugio essa stessa anziché rinviare la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della CEF 14.2021.57 del 6 ottobre 2021, consid. 5, con vari

rinvii, e 14.2015.72 del 16 settembre 2015, consid. 5);

che costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua

volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o

facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi);

che come correttamente rilevato da RE 1 già nelle sue osservazioni all’istanza (pag. 2 in fine), una semplice fattura come quella del 18 settembre 2020 su cui la CO 1 fonda la propria pretesa, poiché non reca la firma manoscritta del debitore (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO), non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa

Camera né il primo giudice, in procedura sommaria, è competente a decidere (sentenza della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/a e 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5);

che in assenza del presupposto essenziale per ammettere l’esi­stenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il reclamo non può ch’essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza;

che la sentenza odierna, ad ogni modo, non priva l’istante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2);

che in entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che la richiesta del reclamante intesa all’assegnazione di ripetibili va invece accolta solo in sede di reclamo, giacché davanti al primo giudice RE 1 non ha motivato di aver diritto a un’in­­dennità d’inconvenienza nel senso dell’art.

95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.2);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'475.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 140.– anticipata dall’istante è posta a suo carico.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).