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14.2021.156 • TRAC TI 14.2021.156 Generato dall'IA

Debtor Successful in Appeal to Annul Bankruptcy Order Based on Pre-Order Debt Satisfaction

Numero d'incarto 14.2021.156
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the debtor's bankruptcy due to a specific outstanding debt, resulting in the lower court issuing a bankruptcy order after the debtor failed to appear at the hearing. The appellate court, however, accepted the debtor's timely appeal because the debtor provided evidence demonstrating that the debt underlying the execution had been fully settled via payment to the execution office *before* the bankruptcy order was pronounced, thus satisfying the legal requirement for annulling the bankruptcy order based on the extinction of the debt. Consequently, the bankruptcy declaration was overturned, though the debtor was ordered to cover the costs of both instances due to their late payment of the original debt.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor Successful in Appeal to Annul Bankruptcy Order Based on Pre-Order Debt Satisfaction: The appellate court, however, accepted the debtor's timely appeal because the debtor provided evidence demonstrating that the debt underlying the execution had been fully settled via payment to the execution office *before* the bankruptcy order was pronounced, thus satisfying the legal requirement for annulling the bankruptcy order based on the extinction of the debt. Consequently, the bankruptcy declaration was overturned, though the debtor was ordered to cover the costs of both instances due to their late payment of the original debt.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito decisione motivata revoca del fallimento amministrazione del fallimento opposizione tardiva Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

Basis for annulling the bankruptcy because the execution debt was proven to be extinguished before the opening of the bankruptcy.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in reasoning regarding the general availability of the appeal (reclamo) against the bankruptcy decision, although the decision itself is based on Art. 172 LEF for the merits.

art. 52 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in reasoning as a basis for imposing the court fee (tassa di giustizia) in both instances.

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in reasoning as a basis for imposing the court fee (tassa di giustizia) in both instances.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in reasoning to justify imposing costs on RE 1 due to the necessity of judicial proceedings caused by late payment.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly present in the dispositive, the imposition of costs in the dispositive aligns with the general rules for costs, which are often derived from the LTF when state courts apply federal cost rules.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.156 · Lugano 3 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.2252 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 maggio 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1RE 1

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 6 maggio 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'675.60.

B. All’udienza di discussione 13 ottobre 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 13 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il giudice delegato della Camera ha concesso all’impu­gnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in ad RE 1 al più presto il 14 ottobre 2021, il reclamo, presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 1° giugno 2021, ossia diversi mesi prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 1'731.95 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istan­­te. Poiché il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF è stato adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della recla-mante, il cui pagamento tardivo – successivo al termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale l’8 aprile 2021 – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata al­l’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).