Appellant Withdraws Appeal Against Cantonal and Federal Debt Enforcement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged decisions from the lower court which had upheld enforcement actions initiated by the Cantonal State and the Swiss Confederation for the collection of various debts, thereby definitively rejecting the appellant's objections to these executions. Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, which the appellate court treated as a voluntary withdrawal resulting in the case being removed from the docket and having the effect of a final judgment. The court noted that although withdrawal generally leads to the appellant bearing court costs, it exceptionally waived collecting costs due to the appellant's demonstrated goodwill and severe objective financial difficulties, evidenced by numerous pending executions and debt certificates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Appellant Withdraws Appeal Against Cantonal and Federal Debt Enforcement: Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, which the appellate court treated as a voluntary withdrawal resulting in the case being removed from the docket and having the effect of a final judgment. The court noted that although withdrawal generally leads to the appellant bearing court costs, it exceptionally waived collecting costs due to the appellant's demonstrated goodwill and severe objective financial difficulties, evidenced by numerous pending executions and debt certificates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order the case to be struck off the roll due to the withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited in the reasoning as the general rule for ordering costs upon desistenza, though costs were waived in the operative part.
Cited in the reasoning when discussing the inapplicability of the federal appeal threshold for the case.
Cited in the legal remedies section regarding the possibility of filing an ordinary civil appeal.
Cited in the legal remedies section regarding the deadline for filing an appeal.
Cited in the legal remedies section regarding the requirement of a fundamental question of law for an ordinary appeal.
Cited in the legal remedies section regarding the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the legal remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the legal remedies section regarding the suspension of appeal deadlines during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.154 · Lugano 10 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause 84+85+371+ 372+373+376+377+378+379/B21S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 19 luglio 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (le cinque prime) Confederazione Svizzera, Berna (le quattro ultime) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse tutte il 4 ottobre 2021 dal Giudice di pace, con cui ha accolto le istanze dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera e di conseguenza ha rigettato in via definitiva le opposizioni alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il reclamante per l’incasso di fr. 1'310.45, 1'215.30, 488.60, 468.10, 648.80, 298.90, 264.10, 243.35 e 242.15 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali, di complessivi fr. 670.–;
preso atto dello scritto del 5 novembre 2021 con cui RE 1, preso atto della risposta 27 ottobre 2021 del presidente della Camera alla sua richiesta di delucidazioni, ha dichiarato di non mantenere il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nel caso concreto, vista la buona volontà dimostrata del reclamante e le sue oggettive difficoltà finanziarie (nei suoi confronti sono pendenti 24 esecuzioni per più di fr. 110'000.– e sono stati emessi 134 attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–), si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese processuali;
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'179.75 complessivi, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).