Creditor's Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Unsigned Debt Documentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the definitive rejection of an objection to an execution order for transport and logistics services, but the lower court dismissed the request, leading to an appeal. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate its objections by specifically engaging with the lower court's reasoning, which correctly noted that the submitted documentation, lacking the debtor's signature, did not constitute a recognized debt under the required statutory form for summary rejection of an opposition. Furthermore, the court emphasized that the prerequisite for summary rejection—a debt recognized by public document or private writing (meaning a handwritten signature)—was absent, directing the creditor to pursue the claim via an ordinary action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF; Creditor's Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Unsigned Debt Documentation: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate its objections by specifically engaging with the lower court's reasoning, which correctly noted that the submitted documentation, lacking the debtor's signature, did not constitute a recognized debt under the required statutory form for summary rejection of an opposition. Furthermore, the court emphasized that the prerequisite for summary rejection—a debt recognized by public document or private writing (meaning a handwritten signature)—was absent, directing the creditor to pursue the claim via an ordinary action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the substantive basis for the requirement of a debt acknowledgment for provisional dismissal of opposition, which supports the decision to reject the appeal.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the summary procedure concerning the provisional dismissal of opposition.
Cited in the reasoning as the basis allowing for the appeal (reclamo) against the decision of the lower court.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the appeal to be properly motivated.
Applied in the dispositive to determine that the procedural costs follow the outcome (soccombenza).
Used in conjunction with Art. 48 OTLEF to set the amount of the judicial costs imposed.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.151 · Lugano 2 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.703 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 settembre 2021 dalla
RE 1 contro
CO 1 succursale di
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 4 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 7'175.75 oltre agli interessi dell’1.5% dal 31 gennaio 2021, indicando quale causa del credito la *“Cessione di servizi di trasporto e logistica”*;
che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 settembre 2021 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che statuendo con decisione del 4 ottobre 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.–;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenerne – implicitamente – l’annullamento;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato l’8 ottobre 2021, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che gli allegati da 1 a 5 acclusi al reclamo, in quanto prodotti per la prima volta in questa sede, sono dunque inammissibili, sicché non se ne terrà conto ai fini del giudizio;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella fattispecie la reclamante persiste a ritenere di aver diritto al rigetto dell’opposizione sulla scorta di fatture e bolle doganali senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui la documentazione da essa prodotta in prima sede, dalla quale non è evincibile alcun impegno firmato dalla convenuta, non costituisce un riconoscimento di debito né pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che, pur esaminata per abbondanza nel merito, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica, siccome per legge (o meglio secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF), il rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria (art.
251 lett. a CPC) è subordinato alla presentazione di un riconoscimento del debito posto in esecuzione “constatato mediante atto pubblico o scrittura privata”;
che per scrittura “privata” s’intende uno scritto recante la firma manoscritta dell’escusso (v. art. 14 cpv. 1 CO), in cui si riconosce debitore del credito indicato nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5);
che su nessuno dei documenti (da A a Z) prodotti dall’istante in prima sede figura la firma di un rappresentante della convenuta;
che in mancanza di un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la via giuridica corretta aperta alla reclamante per ottenere la continuazione dell’esecuzione è, come giustamente ricordato dal Pretore aggiunto, un’azione ordinaria di accertamento della sua pretesa (art. 219 segg. CPC), preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), nella quale essa potrà produrre e far assumere tutte le prove necessarie a dimostrarne l’esistenza e l’ammontare, e chiedere la condanna della convenuta a versarle il dovuto unitamente al rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo (art. 79 LEF);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'175.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – , .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).