Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2021.150 • TRAC TI 14.2021.150 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Declaration Sustained Due to Proof of Debt Settlement and Plausible Solvency

Numero d'incarto 14.2021.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a party bankrupt based on an unpaid claim of over CHF 207,000, prompting the debtor to appeal, claiming the debt was settled and asserting solvency. The appellate court accepted the appeal because the debtor provided documentary evidence demonstrating payment of the claimed debt amount, including subsequent payments covering all other related enforcement proceedings, thereby satisfying the legal requirement under Art. 174 para. 2 No. 1 of the Bankruptcy Act. Furthermore, the court found that the debtor had made the existence of its solvency sufficiently plausible through objective evidence of settled debts and remaining minimal obligations, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, although the costs of the appeal were assigned to the debtor due to the initial late payments necessitating the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Appeal Against Bankruptcy Declaration Sustained Due to Proof of Debt Settlement and Plausible Solvency: The appellate court accepted the appeal because the debtor provided documentary evidence demonstrating payment of the claimed debt amount, including subsequent payments covering all other related enforcement proceedings, thereby satisfying the legal requirement under Art. 174 para. 2 No. 1 of the Bankruptcy Act. Furthermore, the court found that the debtor had made the existence of its solvency sufficiently plausible through objective evidence of settled debts and remaining minimal obligations, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, although the costs of the appeal were assigned to the debtor due to the initial late payments necessitating the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento prova della solvibilità esecuzione per debiti gestione del sinistro spese di mora procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 120 II 393
Shareholder Request for Special Investigator Upheld Under New Law Standard
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

Cited as the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debtor demonstrated plausibility of solvency and full debt extinguishment.

art. 194 cpv. 1 LEF

Cited as the provision making Art. 174 LEF applicable to bankruptcies without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for allocating the procedural costs of the first instance against the appellant due to their late payments.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the judicial fee for the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF for calculating the judicial fee for the first instance.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2021.150 · Lugano 22 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.2689 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 giugno 2021 dalla

Cassa di compensazione CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 2 giugno 2021, la Cassa di compensazione CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 207'379.25 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 6 ottobre 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 6 ottobre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i crediti

dell’istante e di essere solvibile. L’11 ottobre 2021 il vicepresiden­te della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 ottobre 2021, giorno in cui l’Ufficio dei fallimenti le ha consegnato una copia della decisione di fallimento, il reclamo, presentato già l’8 ottobre 2021 (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemento del 14 ottobre 2021, con cui la reclamante ha documentato altri pagamenti.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova* autentici o

in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre ren-dere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art.

194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14. 2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c, consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un estratto del suo conto Postfinance dell’8 ottobre 2021 relativo all’addebito di complessivi fr. 154'828.25 a sal­do di tutte le (20) esecuzioni in corso dell’istante e di tre altre procedure della __________ (doc. E in relazione con il doc. D). Nell’istanza la Cassa di compensazione CO 1 aveva però fatto valere uno scoperto totale di fr. 207'379.25, che comprendeva apparentemente anche delle pretese non ancora poste in esecuzione. Siccome essa non si è opposta al reclamo, si può tuttavia ritenere che i contributi (correnti) non ancora posti in esecuzione siano stati nel frattempo saldati o perlomeno che l’istante abbia rinunciato a farli valere nella procedura in esame. Il presupposto dell’art.

174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2 Essendo i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità del­la reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2 Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto anche 12 ricevute dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano dell’8 ottobre 2021, che accertano l’estinzione di altrettante altre sue esecuzioni per fr. 3'047.60 complessivi (doc. F), oltre a ulteriori 4 ricevute del 14 ottobre 2021 per totali fr. 17'042.40 (doc. I accluso al complemento del 14 ottobre), sicché a quella data risultavano a suo carico solo due esecuzioni per premi IVA, assommanti a fr. 11'423.50, indicate come perente (doc. L). La Camera ha d’altronde verificato d’ufficio che l’estratto non menziona due esecuzioni considerate per errore integralmente estinte, ma non erano state computate le spese processuali della procedura di rigetto dell’opposizione, sicché in real­tà sussistono tuttora per fr. 105.– (la n. __________) e per fr. 95.– (la n. __________). Non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

2.2.3 Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve, anche senza considerare il saldo dei suoi conti bancario e postale (doc. G e H), pur deducendone i pagamenti menzionati sopra. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, visto che l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 ottobre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).