Appeal Against Bankruptcy Declaration Over Unpaid Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal was brought against a lower court's decision declaring bankruptcy based on an unpaid debt of CHF 1,035.80, following the debtor's non-appearance at the hearing. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to demonstrate the payment of the debt in full by the appeal deadline, which is a requirement for annulment under the relevant statute, and further, the existence of thirteen prior debt collection records indicated that the appellant's solvency was not made plausible, thus upholding the bankruptcy declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Over Unpaid Debt: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to demonstrate the payment of the debt in full by the appeal deadline, which is a requirement for annulment under the relevant statute, and further, the existence of thirteen prior debt collection records indicated that the appellant's solvency was not made plausible, thus upholding the bankruptcy declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal based on the failure to meet the requirements for annulling the bankruptcy declaration as defined in this article.
This provision was cited in the reasoning regarding the imposition of costs on the unsuccessful party in the final order.
This provision was cited in the reasoning to calculate the judicial fee imposed in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.148 · Lugano 29 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.2628 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2021 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 giugno 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'035.80 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 22 settembre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 22 settembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 23 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio
d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui non era dato alcun motivo di reiezione dell’istanza giusta l’art. 172 LEF o di differimento del fallimento giusta gli art. 173 e 173*a* LEF, di modo che al riguardo il reclamo è irricevibile, e non pretende neppure che sia adempiuto uno dei requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Che RE 1, come afferma nel reclamo, sia intenzionata a prendere contatto con l’istante per concordare il pagamento, eventualmente per il tramite di congrue rate, dell’importo del debito all’origine del fallimento grazie all’attività dell’esercizio pubblico da lei gestito non basta per giustificare l’annullamento del fallimento in virtù dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, poiché l’estinzione integrale del debito deve avvenire entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), ovvero entro il 4 ottobre 2021 (sopra consid. 1).
2.3 Anche il secondo requisito dell’art. 174 cpv. 2 LEF – la verosimile solvibilità della reclamante – appare inadempiuto, giacché l’esistenza a suo carico di 13 attestati di carenza di beni, emessi già a partire dal 2019 anche per importi modesti, rendono verosimili problemi di solvibilità e di reddittività della sua attività professionale. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).