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14.2021.147 • TRAC TI 14.2021.147 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Application Overturned Due to Overpayment and Solvency Showing

Numero d'incarto 14.2021.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding claim of over CHF 85,000, which resulted in a bankruptcy declaration by the lower court; however, the debtor appealed this decision, presenting evidence of subsequent substantial payments exceeding the claimed amount, which satisfied the condition under relevant law that the debt be extinguished. The appellate court further found that the debtor had sufficiently demonstrated verisimilitude of solvency based on the significant payments made and the status of other outstanding enforcement proceedings, leading to the reversal of the bankruptcy order while imposing associated judicial and enforcement costs on the debtor for necessitating the procedure.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Creditor's Bankruptcy Application Overturned Due to Overpayment and Solvency Showing: The appellate court further found that the debtor had sufficiently demonstrated verisimilitude of solvency based on the significant payments made and the status of other outstanding enforcement proceedings, leading to the reversal of the bankruptcy order while imposing associated judicial and enforcement costs on the debtor for necessitating the procedure.

Parole chiave

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credito nel fallimento spese d'esecuzione pagamento dell'emolumento istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione sovraindebitamento diritto processuale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 120 II 393
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning as the basis for annulling the bankruptcy declaration due to proven solvency and debt extinction/payment.

art. 194 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the provision extending the rules of Art. 174 LEF to bankruptcies without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning to support imposing the costs of the first instance on the appellant due to the initiation of proceedings caused by late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning to calculate the amount of the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning to calculate the amount of the court fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the final section as the basis for the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 66 LTF

Though not explicitly in the dispositive orders I, II, or III, the general rule for costs (Art. 66 LTF) is often implied when costs are allocated. However, since the specific basis for allocating costs of the *first instance* was Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, and the appellate costs were specified by citing Art. 66 LTF in the reasoning but not explicitly in orders I, II, or III, and no explicit reference to costs other than the court fee (which is covered by the OTLEF citation related to the first instance costs) appears in the actual numbered orders (I, II, III), only the explicitly cited provisions are included. The reasoning section 3 only mentions Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, and the dispositive orders I, II, and III allocate costs without citing LTF provisions for the allocation itself, only for the appeal remedy.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.147 · Lugano 18 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.3360 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 agosto 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 6 agosto 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 85'701.– oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione aggiornata al 17 marzo 2021 a doman­da delle parti (in occasione delle precedenti udienze dell’8 ottobre e 2 dicembre 2020), nessuno è comparso. In risposta all’ordinan­­za 21 maggio 2021 con cui alle parti era stata data l’occasione di esprimersi sull’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni as-sunto d’ufficio dal Pretore, il 27 maggio 2021 la convenuta ha prospettato una serie di pagamenti a parziale soddisfacimento delle pretese dell’istante. Alla nuova udienza fissata per il 22 settembre 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione 23 settembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato quasi tutte le pretese dell’istan­­te. Il 6 ottobre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 7 ottobre. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art.

174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la Camera ha già accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di concessione dell’effetto sospensivo che prima e dopo la pronuncia del fallimento la reclamante ha effettuato diversi pagamenti a favore dell’istante per oltre fr. 126'000.– (doc. B-H acclusi al reclamo), sicché, secondo l’estratto esecutivo allora assunto dalla Camera, rimanevano pendenti nei suoi confronti cinque esecuzioni dell’istante per poco più di fr. 18'000.– complessivi, ma che riguardavano premi successivi a quelli fatti valere nell’istanza (premi fino al 31 agosto 2020 [doc. C], poi aggiornati fino al 30 novembre 2020 [doc. F, G e H]), ossia quelli relativi alla chiusura 2020 (nel frattempo estinti il 9 dicembre 2021) e ai mesi da marzo a giugno 2021. Il primo presupposto per annullare il fallimento stabilito all’art. 174 cpv. 2 (n. 1) LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risulta di conseguenza adempiuto.

2.2 Essendo i pagamenti in parte successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2 Nel caso in esame, oltre alle rimanenti quattro esecuzioni dell’i­­stante già citate, è tuttora in corso un’altra esecuzione (n. __________) per poco più di fr. 54'000.–, che si trova però anch’essa ancora allo stadio preliminare e per la quale la reclamante ha chiesto una dilazione di fr. 2'000.– mensili il 4 ottobre 2021 (doc. L). Non risultano invece più attestati di carenza di beni a suo carico. Dato che i creditori non hanno ancora chiesto la prosecuzione di quelle esecuzioni e la Cassa istante non si è opposta al reclamo, pare verosimile che la reclamante abbia trovato un accordo con loro per l’appianamento dei suoi rimanenti debiti.

Tenuto conto anche di quanto la reclamante è riuscita a pagare negli ultimi tempi (ovvero oltre fr. 130'000.–), si può ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Essendo adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazio­ni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).