Withdrawal of Claim Leading to Acquiescence and Strike-Out
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that provisionally rejected its objection to an enforcement action initiated by a creditor seeking CHF 949 plus accessories. During the appeal proceedings, the creditor communicated a withdrawal of its initial claim and subsequently adhered to the debtor's appeal, effectively acknowledging the merits of the appeal; consequently, the court struck the main matter from the roll due to acquiescence pursuant to procedural rules, and further addressed the procedural costs and party reimbursements by acknowledging a separate settlement agreement reached between the parties regarding these ancillary matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Withdrawal of Claim Leading to Acquiescence and Strike-Out: During the appeal proceedings, the creditor communicated a withdrawal of its initial claim and subsequently adhered to the debtor's appeal, effectively acknowledging the merits of the appeal; consequently, the court struck the main matter from the roll due to acquiescence pursuant to procedural rules, and further addressed the procedural costs and party reimbursements by acknowledging a separate settlement agreement reached between the parties regarding these ancillary matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited for striking the appeal from the roll due to the acquiescence of the opposing party (CO 1).
Cited for striking the appeal from the roll based on the settlement agreement reached by the parties regarding court costs.
Cited in the reasoning to explain the legal effect of acquiescence, although not directly cited in the dispositive orders 1 or 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.129 · Lugano 7 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 331-A-21-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 18 giugno 2021 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE
1 per l’incasso di fr. 949.– oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 3 settembre 2021 il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 18 giugno 2021 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e, in via principale la reiezione dell’istanza
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;
che con scritto del 5 novembre 2021 la CO 1 ha comunicato di voler ritirare l’istanza;
che per lettera dell’11 novembre 2021 la CO 1 ha poi dichiarato di aderire al reclamo e chiesto la retrocessione dell’incarto al primo giudice così da procedere al ritiro dell’istanza;
che in caso di adesione (o acquiescenza), ovvero quando la parte riconosce le pretese avverse e ammette le sue conclusioni, il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che la dichiarazione di acquiescenza non deve necessariamente essere stesa in un verbale d’udienza, ma può anche essere acquisita agli atti sotto forma di un documento firmato dalla parte acquiescente (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 26 ad art. 241 CPC), come nel caso in esame;
che l’acquiescenza ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC);
che interpellate in merito con ordinanza del 12 novembre 2021, le parti, per il tramite del patrocinatore della reclamante, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo sulle spese giudiziarie, secondo cui le spese processuali di fr. 130.– rimangono a carico della reclamante, alla quale l’istante è tenuta a versare ripetibili di fr. 600.–;
che di conseguenza anche sulla questione delle spese giudiziarie il reclamo è da stralciare per transazione (art. 241 cpv. 3 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 949.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto dell’adesione della CO 1 al reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2. Si prende atto della transazione raggiunta dalle parti sulla questione delle spese giudiziarie. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La CO 1 è tenuta a versare fr. 600.– alla RE 1 per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).