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14.2021.127 • TRAC TI 14.2021.127 Generato dall'IA

Tax Enforcement Objection vs. Substantive Tax Assessment Error

Numero d'incarto 14.2021.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a challenge against the definitive rejection of an objection to an enforcement order initiated by the Canton for the collection of CHF 1,556.26 plus interest for a tax arrear, where the objector claimed the amount was inflated due to an error in doubling a calculation entry. The court reasoned that the purpose of the definitive objection procedure is solely to verify the existence of an enforceable title, which the prior tax assessment decision constituted, and not to examine the substantive correctness of the underlying debt, holding that the claimant should have contested the alleged error by appealing the tax assessment decision before it became final and unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 81 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Tax Enforcement Objection vs. Substantive Tax Assessment Error: The court reasoned that the purpose of the definitive objection procedure is solely to verify the existence of an enforceable title, which the prior tax assessment decision constituted, and not to examine the substantive correctness of the underlying debt, holding that the claimant should have contested the alleged error by appealing the tax assessment decision before it became final and unchallengeable.

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale opposizione al precetto esecutivo procedura fiscale esecuzione per crediti fiscali decisione esecutiva errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 81 LEF
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF
Art. 106 cpv. 1 CPC
The court applied this article to impose the costs of the current judgment based on the outcome of the appeal.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
Art. 100 cpv. 1 LTF
a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 145 III 150
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied this article to impose the costs of the current judgment based on the outcome of the appeal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

The court used this provision to determine the amount of the judicial fees applied to the case.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.127 · Lugano 31 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 219-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 8 luglio 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2021 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso del conguaglio delle imposte alla fonte del 2019, di fr. 1'556.26 oltre agli interessi del 2.5% dal 28 gennaio 2021, e per gli interessi fino al 27 gennaio 2021, pari a fr. 52.80;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;

che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 luglio 2021;

che statuendo con decisione del 30 agosto 2021, la Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera chiedendole di rivederla nel senso di togliere fr. 221.80 dall’importo del precetto esecutivo;

che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione:

che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF

145 III 150 consid. 5.1; 139 III 446, consid. 4.1.1);

che nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha stabilito che la decisione 2 dicembre 2020 di notifica dell’imposta alla fonte 2019 acclusa all’istanza costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo posto in esecuzione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF stante il suo passaggio in giudicato, debitamente attestato;

che nel reclamo RE 1 ribadisce di essersi accorta nel ricevere il precetto esecutivo di aver inserito per errore due volte il medesimo importo nel conteggio in base al quale è stata calcolata l’imposta alla fonte posta in esecuzione;

che pur riconoscendo la propria colpa, la reclamante ritiene un’in­giustizia che l’Ufficio delle imposte alla fonte voglia farle pagare (anche) la differenza (di fr. 221.80) pur sapendo che è *“un eccesso”*;

che tuttavia, come rilevato dalla Giudice di pace, non spetta al giudice del rigetto esaminare se il credito vantato dall’istante è corretto o, secondo la reclamante, errato;

che lo scopo della procedura di rigetto non è infatti di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che la decisione del 2 dicembre 2020 è un valido titolo esecutivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;

che la reclamante avrebbe dovuto contestare il preteso errore impugnando la decisione di tassazione, notificatale già prima del­l’e­missione del precetto esecutivo;

che ormai passata in giudicato, la decisione del 2 dicembre 2020 non può più essere riesaminata né dalla Giudice di pace né da questa Camera;

che le rimane ad ogni modo la possibilità, già segnalata dalla prima giudice, di chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte di verificare se la decisione è errata, offrendo di pagare immediatamente la differenza ancora dovuta;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 221.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).