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14.2021.116 • TRAC TI 14.2021.116 Generato dall'IA

Enforcement Order Opposition Rejection Based on Insufficient Written Acknowledgment of Debt

Numero d'incarto 14.2021.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a claim to provisionally reject an opposition to an enforcement order for CHF 8,500, based on invoices for performed work and an out-of-court agreement acknowledging damage but not explicitly the debt amount. The lower court rejected the request because the appellant failed to produce a written, signed acknowledgment of debt as required by the relevant enforcement law for provisional rejection. The appellate court upheld the initial decision, ruling that the appellant’s evidence in the appeal—including references to prior oral agreements and a letter from the debtor from prison—was either inadmissible as new material or insufficient because the claimed debt acknowledgment was not in the form of a clear, unconditional, written recognition of the specific sum owed, meaning the claim must be pursued via ordinary proceedings rather than summary rejection of opposition.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Enforcement Order Opposition Rejection Based on Insufficient Written Acknowledgment of Debt: The lower court rejected the request because the appellant failed to produce a written, signed acknowledgment of debt as required by the relevant enforcement law for provisional rejection. The appellate court upheld the initial decision, ruling that the appellant’s evidence in the appeal—including references to prior oral agreements and a letter from the debtor from prison—was either inadmissible as new material or insufficient because the claimed debt acknowledgment was not in the form of a clear, unconditional, written recognition of the specific sum owed, meaning the claim must be pursued via ordinary proceedings rather than summary rejection of opposition.

Parole chiave

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credito in esecuzione riconoscimento di debito autorizzazione all’esecuzione opposizione domanda di fallimento gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 cpv. 1 LEF
– ma anche perché le risposte di CO 1 (*“Accetto”* e *“D’accordo faccia fare, paghe­rò”*) sono orali (per telefono) e non possono quindi adempiere alle condizioni poste dall’art. 82 cpv. 1 LEF, che presuppongono, co­me visto, un riconoscimento scritto e firmato (manualmente) dal­l’escusso.
Art. 82 LEF
Non significa che la parola data non sia vincolante dal profilo giuridico, ma non permette il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione nella procedura sommaria retta dall’art. 82 LEF.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 139 III 301
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited to rule that the costs of the judgment follow the outcome (loser pays).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

These provisions were cited in conjunction with Art. 106 CPC for determining the amount of the judgment fee.

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Testo completo

CO 1RE 1 Incarto n. 14.2021.116 · Lugano 10 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.583 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 29 luglio 2021 da

RE 1 contro

CO 1 (patrocinato dall’avv. dott. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________82 emesso il 29 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'500.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° dicembre 2020, indicando quale causa del credito le *“Fatture di lavori eseguiti”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 luglio 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Men-drisio-Sud. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 9 agosto 2021.

C. Statuendo con decisione del 26 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 260.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2021 per ottenerne l’annul­­lamento

e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 6 settembre. Presentato il 1° settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non ba-sta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che dai documenti agli atti non si evince alcun impegno di CO 1 a pagare a RE 1 l’importo di fr. 8'500.– posto in esecuzione. D’altronde, il convenuto, nel firmare l’accordo extragiudiziale prodotto dall’istante, ha riconosciuto unicamente che i lavori d’edificazione di una palazzina sulla sua proprietà hanno causato una serie di danni a quella di RE 1, senza però assumersi alcun ulteriore impegno, in particolare di pagamento. Il primo giudice ha quindi concluso che l’accordo extragiudiziale, uni­tamente alle fatture delle ditte intervenute per le riparazioni pagate da RE 1, non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art.

82 cpv. 1 LEF, e ciò a prescindere dalla fondatezza del credito dell’istante, sulla quale il giudice del rigetto non è competente per decidere.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Pretore aggiunto avrebbe respinto la sua istanza basandosi sugli argomenti *“completamente aberranti”* della controparte, ignorando invece che i documenti da lui prodotti costituiscono un *“solido riconoscimento di debito”* e che le sue pretese non sono assolutamente prescritte. Il reclamante si fonda anche sullo scritto 5

agosto 2021 del convenuto per sostenere che quest’ultimo si è “*espresso in modo positivo verso questa causa”*, e su una propria lettera del 1° aprile 2021, da cui si evince che CO 1 avrebbe accettato telefonicamente l’8 luglio

2020 che il reclamante organizzasse i lavori e gli sottoponesse le offerte e il

26 agosto 2020 avrebbe accettato, sempre per telefono, le tre offerte *(“D’accordo faccia fare, pagherò”)*. RE 1 chiede quindi l’accoglimento del suo reclamo *“fiducioso che la parola data vale tanto

quanto un documento e che il sig. CO 1 ci tenga sempre a tale principio”.*

1.3.2.1 Orbene, RE 1 disconosce che il Pretore aggiunto non si è minimamente fondato sull’eccezione di prescrizione invocata dalla controparte per respingere la sua istanza, ma l’ha respinta perché egli non ha prodotto un valido riconoscimento di debito nel senso tec-nico dell’art.

82 cpv. 1 LEF, ovvero un atto pubblico o una scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) al­l’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139 III 301 consid. 2.3.1 già citata dal Pretore aggiunto).

1.3.2.2 Al riguardo, la lettera del 1° aprile 2021 redatta dallo stesso reclamante non gli potrebbe essere d’aiuto, non solo poiché in prima sede egli non ha allegato che da tale scritto si evincerebbe che il convenuto avrebbe riconosciuto il suo debito l’8 luglio e il 26 agosto 2020 – di modo che le sue allegazioni nel reclamo sono inammissibili (sopra consid. 1.2) – ma anche perché le risposte di CO 1 (*“Accetto”* e *“D’accordo faccia fare, paghe­rò”*) sono orali (per telefono) e non possono quindi adempiere alle condizioni poste dall’art. 82 cpv. 1 LEF, che presuppongono, co­me visto, un riconoscimento scritto e firmato (manualmente) dal­l’escusso. Non significa che la parola data non sia vincolante dal profilo giuridico, ma non permette il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione nella procedura sommaria retta dall’art. 82 LEF. È necessario farla valere con una procedura ordinaria volta a far accertare il debito dell’escusso e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), a patto di poter dimostrare (ad esempio con una testimonianza) la parola data dall’escusso, ove questo lo contesti.

1.3.3 Siccome è stata prodotta per la prima volta con il reclamo, è pure inammissibile la lettera del 5 agosto 2021 (allegato 4), in cui CO 1 scriveva al reclamante dal carcere *“è un suo legittimo diritto, ho sempre operato per dare un risvolto positivo alla sua causa, ma temo che (…)”* (v. sopra consid. 1.2).

Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. Per abbondanza, nemmeno tale scritto sarebbe stato sufficiente per

ottenere il rigetto dell’opposizione dal momento che, ancora una volta, CO 1 non riconosce esplicitamente di dovergli pagare, senza riserve né condizioni, l’importo di fr. 8'500.– posto in esecuzione.

1.4 Il reclamo è di conseguenza irricevibile. Il giudizio odierno non preclude tuttavia al reclamante la possibilità di riproporre la causa in procedura ordinaria e di ottenere il rigetto definitivo dell’opposi­­zione (art. 79 LEF), dimostrando che l’escusso ha riconosciuto oralmente il suo debito (sopra consid. 1.3.2.2) o risponde del dan­no da lui subìto.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).