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14.2021.115 • TRAC TI 14.2021.115 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Proved Debt Extinction and Solvency

Numero d'incarto 14.2021.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a sole proprietor for the non-payment of an outstanding debt, which resulted in a first-instance ruling declaring the bankruptcy; however, the debtor appealed this decision, arguing they had since settled the debt. The appellate court accepted the appeal, finding that the debtor successfully proved the debt's extinction through documentation provided during the appeal process, thereby satisfying the requirement under the relevant statute, and further determined that the debtor's overall financial situation, evidenced by minimal outstanding executions, rendered their solvency sufficiently probable to warrant the annulment of the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Proved Debt Extinction and Solvency: The appellate court accepted the appeal, finding that the debtor successfully proved the debt's extinction through documentation provided during the appeal process, thereby satisfying the requirement under the relevant statute, and further determined that the debtor's overall financial situation, evidenced by minimal outstanding executions, rendered their solvency sufficiently probable to warrant the annulment of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora solvibilità finanziaria attestato di carenza beni disposizioni finanziarie debito commerciale Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This provision was applied as the basis for annulling the bankruptcy because the debt was extinguished after the bankruptcy ruling.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was used to justify placing the court costs on the appellant (RE 1) because his late payment necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited as part of the legal basis for calculating the court fee imposed on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as part of the legal basis for calculating the court fee imposed on RE 1.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the context of setting the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2021.115 · Lugano 24 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.124 (fallimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 1° luglio 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)

giudicando sul reclamo del 1° settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, il 1° luglio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pre­tura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 867.65 oltre a interessi e spese.

B. Con osservazioni comunicate con e-mail del 25 agosto 2021, il convenuto ha informato il Pretore che le tre proposte di pagamenti rateali da lui sottoposte all’istante erano state rifiutate e che non era in grado finanziariamente di corrispondere l’intero importo.

C. Statuendo con decisione del 30 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 settembre 2021 il vicepresidente della Camera ha parzialmen­te accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Inoltrato due giorni dopo l’e­manazione della sentenza impugnata, il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un ordine di pagamento di fr. 1'220.95 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, che la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. CPC) essere sufficiente a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio dalla Camera si evince che nei confronti del reclamante è tuttora in corso una sola esecuzione, per poco meno di 410.–, e perlopiù sospesa da opposizione, sicché a questo stadio della procedura la sua reale consistenza non può ancora dirsi certa. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più proba-bile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Biasca, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 agosto 2021 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Biasca, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Biasca; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).