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14.2021.113 • TRAC TI 14.2021.113 Generato dall'IA

Claimant's Appeal of Mortgage Enforcement Dismissed for Insufficient Motivation

Numero d'incarto 14.2021.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a lower court's decision that partially upheld an execution claim for mortgage amortization and interest payments following a divorce agreement, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by specifically challenging the reasoning of the lower court's decision, instead offering only general complaints and personal statements that did not address the findings based on the divorce convention.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Claimant's Appeal of Mortgage Enforcement Dismissed for Insufficient Motivation: che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'513.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare petizione in giudizio pagamento di interessi opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere decisione motivata Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This provision was used to determine the amount of the judgment fee.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was applied to assign the court costs to the losing party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.113 · Lugano 10 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.586 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 1° luglio 2021 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________65 emesso il 5 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'819.50 oltre agli interessi del 2.8% dal 7 ottobre 2011 indicando quale causa del credito: *“L’integralità dell’ammortamento e la metà degli interessi ipotecari Fr. 22'819.50 è l’importo rimborsato in data 08.01.2021”* e di fr. 3'111.95 per *“Int.annVers.x9anni 672.85 + 3 mesi 7.10.11 –

8.1.12 168.20.6055.65:2 = 3027.85+ fr. 84.10”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° luglio 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che nel termine assegnatogli per presentare osservazioni all’i­­stanza, il convenuto è rimasto silente;

che statuendo con decisione del 12 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 23'513.80 oltre agli interessi del 2.8% dal 5 mag­gio

2021 (anziché per fr. 25'931.45), l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– per 9⁄10, senz’assegnare indennità;

che con uno scritto del 16 agosto 2021 RE 1 ha esposto la propria versione dei

fatti alla Pretura, davanti alla quale è compar­so spontaneamente il 27 agosto 2021;

che il Pretore aggiunto ha allora indetto un’udienza seduta stante, ove RE 1 ha comunicato che il suo scritto del 16 agosto 2021 è da intendersi come reclamo contro la decisione del 12 agosto 2021;

che il 31 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla scrivente Camera lo scritto appena menzionato;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza sulla base del punto 6 della Convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio omologata dal Pretore di Mendrisio-Nord il 7 agosto 2015, ove gli ex coniugi si sono accordati sulla ripartizione dei

costi relativi al loro mutuo ipotecario, pre­so atto che CO 1 ha comprovato il pagamento dell’ammor­tamento di fr. 22'819.50 e degli interessi ipotecari di fr. 694.30, a carico dell’ex marito secondo la convenzione;

che nel reclamo RE 1 non si confronta minimamente con la motivazione della decisione impugnata, ma si limita ad affermare che CO 1 procede contro di lui

perché sa ch’egli non riesce a pagare un avvocato anche se *“questa pratica è vuoto”*, che avevano un conto in comune e la (ormai ex) moglie gli dava dei

soldi ogni tanto e che quest’ultima starebbe solo cercando *“di rovinargli la vita”*;

che il ricorrente non spiega dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice, ma si limita ad affermare in modo del tutto generico che la causa è ingiustificata;

che insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'513.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).