Debtor's Appeal Against Bankruptcy Order Granted Due to Improper Summons Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, leading to a lower court issuing a bankruptcy order after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, claiming they had not timely received the summons because their representative office was closed for vacation during the notice period. The appellate court sustained the appeal and annulled the bankruptcy, reasoning that the failure to ensure timely receipt of the summons violated the debtor's right to be heard, a formal requirement for opening bankruptcy proceedings, and thus rendered the initial decision void, necessitating a referral back for a new hearing after proper notification.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento. Citazione all’udienza di discussione ritirata dopo l’udienza, al termine delle ferie della fiduciaria della convenuta. Nullità del fallimento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe failure was annulled because this provision, concerning the requirement for proper citation, was not met.
Cited to justify sending the case back to the first instance judge for a new decision after annulment.
Cited as the equitable basis for waiving the collection of procedural costs for the appeal judgment.
Cited in the final notice regarding the suspension of the appeal deadline during judicial vacations.
Cited regarding the 30-day deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.112 · Lugano 19 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.571 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 26 luglio 2021 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 agosto 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 26 luglio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'018.60 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’11 agosto 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione dell’11 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di non avere ricevuto in tempo la citazione all’udienza di discussione. Il 23 agosto 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Nel reclamo la RE 1 lamenta di non aver ricevuto per tempo la citazione all’udienza dell’11 agosto 2021, la sua fiduciaria, presso la quale ha la sede, essendo chiusa per ferie durante i primi 15 giorni di agosto.
3. Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). Una sanatoria in seconda istanza è esclusa (Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.
168 LEF con riferimenti).
Nel caso concreto, la Camera ha accertato che la citazione all’udienza dell’11
agosto è stata ritirata per conto della reclamante solo il 16 agosto 2021. D’altronde, non vi sono nell’incarto
pretorile – né l’istante ne allega – indizi di circostanze successive all’inoltro della domanda di fallimento, da cui si potrebbe dedurre che l’escussa ne ha avuto conoscenza prima dell’udienza dell’11 agosto. Di modo che la notifica della citazione va considerata non avvenuta. Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre
fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172
LEF), la decisione impugnata risulta nulla (v. sentenze della CEF 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.2 e 14.2016.8 del 4 febbraio
2016 consid. 3). Gli atti vanno così retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa valida citazione delle parti a una nuova udienza (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
4. Dato che la necessità del reclamo non può essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si giustifica per contro di riconoscere alla reclamante un’indennità per ripetibili, siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto le spese processuali (sulla definizione, cfr. art.
95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2016.8 del 4 febbraio 2016 consid. 4 e 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid.
6.1). Quanto alle spese di prima sede, verranno rideterminate con il nuovo giudizio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud l’11 agosto 2021 è annullato.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili. L’importo di fr. 450.– anticipato dalla reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).