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14.2021.110 • TRAC TI 14.2021.110 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Due to Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2021.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor due to an unpaid debt of CHF 8,675.80, which the lower court granted, declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided evidence that the execution debt, including interest and costs, was fully paid the day after the bankruptcy order, fulfilling the requirement under the relevant statute for debt extinction. Furthermore, the appellate court found that the debtor also provided receipts for settling five other ongoing executions and lacked any official deficiency notices, leading the court to conclude that the debtor's solvency was sufficiently plausible—meaning their ability to pay was more probable than not—thus warranting the annulment of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Annulment of Bankruptcy Due to Debt Settlement: The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided evidence that the execution debt, including interest and costs, was fully paid the day after the bankruptcy order, fulfilling the requirement under the relevant statute for debt extinction. Furthermore, the appellate court found that the debtor also provided receipts for settling five other ongoing executions and lacked any official deficiency notices, leading the court to conclude that the debtor's solvency was sufficiently plausible—meaning their ability to pay was more probable than not—thus warranting the annulment of the bankruptcy order.

Parole chiave

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quietanza di saldo debito ufficiale dei fallimenti precetto esecutivo danno ai creditori annullamento del contratto interessi di mora Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article establishes the ground for annulling the bankruptcy declaration based on the debtor proving solvency and the debt being extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning for deciding the costs of the first instance proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the calculation of the court fee (tassa di giustizia) for the appeal.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the calculation of the court fee (tassa di giustizia) for the appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, which determines the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, which suspends the appeal deadline during judicial vacations.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.110 · Lugano 8 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.412 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 maggio 2021 dalla

CO 1 contro

RI 1

giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato dalla RI 1 contro la decisione emessa l’11 agosto 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 27 maggio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RI 1 per il mancato pagamento di fr. 8'675.80 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 10 agosto 2021 nessuno è compar­so.

C. Statuendo con decisione dell’11 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RI

1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in ese­cuzione.

Il 17 agosto 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica postale è avvenuta in concreto alla RI 1 il 17 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì

27 agosto. Pre­sentato *brevi manu* già il 16 agosto 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio il 12 agosto 2021 relativa al versamento di fr. 9'088.25 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto un giorno dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha prodotto altre cinque ricevute di pagamento dello stesso giorno, relative alle cinque esecuzioni che erano ancora in corso nei suoi confronti al momento del fallimento (come risulta dall’estratto delle sue esecuzioni accluso al reclamo). La Camera ha d’altronde accertato d’ufficio che non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RI 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 agosto 2021 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RI 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RI 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RI 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a ca­rico della RI 1. La parte eccedente dell’an­­ticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).