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14.2021.11 • TRAC TI 14.2021.11 Generato dall'IA

Objection to Enforcement Order Regarding Overdue Rent and Costs

Numero d'incarto 14.2021.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant sought the annulment of a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an enforcement order obtained by a creditor for overdue rent and other costs totaling over CHF 29,000, claiming a procedural error because the notice for the hearing was allegedly received only on the day of the hearing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while the debtor argued the postal worker signed for the delivery of the hearing notice, official confirmation from the postal service demonstrated that the notice was delivered earlier, on January 14th, which meant the debtor had the opportunity to present their case and was thus not prejudiced by the alleged procedural irregularity, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della citazione all’udienza di discussione dell’istanza. Firma della ricevuta di ricezione dal postino in ragione della pandemia da covid-19

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione censure procedurali opposizione tardiva arretrati di locazione ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 253 CPC

The appeal was rejected because the appellant had the opportunity to present his arguments, as per this provision.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to establish the amount of the court fee for the judgment.

art. 106 cpv. 1 CPC

The procedural costs follow the event of the appeal being dismissed.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2021.11 · Lugano 4 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.4592 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 ottobre 2019 da

CO 1 (rappresentato dalla RA 1, __________) contro

arch. RE 1

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2021 presentato dall’arch. RE 1 contro la decisione emessa il 18 gennaio 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escus­so l’arch. RE 1 per l’incasso di fr. 29'667.40 oltre a interessi e spese per pigioni arretrate e altri costi;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che all’udienza di discussione tenutasi il 18 gennaio 2021 si è presentato solo l’istante, confermando la sua domanda;

che statuendo con decisione del 18 gennaio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata l’arch. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2021 per ottenerne l’an­­nullamento, la concessione della possibilità di far valere le sue motivazioni sull’istanza e la tempestiva

comunicazione delle udien­ze;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

ch’essendo avvenuta la notifica della decisione impugnata ad RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine d’impugnazione di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) è scaduto venerdì 5 febbraio, sicché presentato quello stesso giorno (data del timbro postale) il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che nel caso in esame il reclamante allega di aver ritirato la citazione all’udienza del 18 gennaio 2021 solo quello stesso giorno;

che a suo dire la firma sulla conferma di ricezione della citazione, del 14 gennaio 2021, è della postina;

che interpellata da questa Camera, la Posta svizzera ha confermato, con scritto del

24 febbraio 2021, che la collaboratrice incaricata di consegnare la citazione in questione ha chiesto al destinatario *(“RE 1”* secondo la conferma

di ricezione IPLAR), in adempimento della *“regola della distribuzione per Covid”*, se potesse firmare lei, ed effettivamente ha scritto sull’attestazione

digitale di ricezione dell’atto la parola “CORONA” e apposto la propria sigla (come si evince dalla scansione figurante sull’attestazione

IPLAR figurante agli atti);

che il 9 aprile 2021 il presidente della Camera ha assegnato ad RE 1 un ultimo termine fino al 26 aprile 2021 per versare l’anticipo delle spese processuali presumibili, di fr. 400.–, e gli ha notificato la presa di posizione della Posta del 24 febbraio impartendogli un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni;

che il reclamante ha versato l’anticipo richiesto il 26 aprile 2021 ma non ha inoltrato osservazioni sulla presa di posizione della Posta;

che la citazione all’udienza del 18 gennaio 2021 risulta quindi essere stata notificata al convenuto già il 14 gennaio (alle ore 9:53), come risulta dall’attestazione della Posta del 24 febbraio, ch’egli non ha contestato;

che il reclamante ha così avuto l’occasione di far valere le proprie ragioni giusta l’art. 253 CPC, motivo per cui il reclamo va respinto;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'667.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).