Creditor's Bankruptcy Petition Annulled Due to Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of 1,629.35, leading the lower court to issue a bankruptcy order after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy decree, and the appellate court reviewed the matter, granting a stay of execution. The appellate court found that the debtor had indeed settled the execution claim on the date of the initial debt enforcement application, meaning the condition for bankruptcy under the relevant law was absent at the time the lower court issued its ruling, and therefore, the court upheld the appeal and annulled the bankruptcy order, while assigning the legal costs of both instances to the debtor due to the late payment necessitating the judicial procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 255 lett. a CPC; Creditor's Bankruptcy Petition Annulled Due to Prior Debt Settlement: The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy decree, and the appellate court reviewed the matter, granting a stay of execution. The appellate court found that the debtor had indeed settled the execution claim on the date of the initial debt enforcement application, meaning the condition for bankruptcy under the relevant law was absent at the time the lower court issued its ruling, and therefore, the court upheld the appeal and annulled the bankruptcy order, while assigning the legal costs of both instances to the debtor due to the late payment necessitating the judicial procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe main ground for annulling the bankruptcy declaration was that the debt had been paid before the bankruptcy order was issued.
This article was cited to justify placing the costs of the judicial procedure on the appellant due to the late payment.
Cited in connection with the calculation of the court fee imposed in the operative part.
Cited in connection with the calculation of the court fee imposed in the operative part.
Testo completo
Incarto n. 14.2021.108 · Lugano 8 settembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.2684 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° giugno 2021 dall’
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 agosto 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 1° giugno 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'629.35.
B. All’udienza di discussione del 4 agosto 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 4 agosto 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è da reputare avvenuta in concreto ad RE 1 il 12 agosto 2021 sette giorni dopo la comunicazione dell’avviso di ritiro (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF). Presentato il 12 agosto 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) già in sede di decisione sulla domanda di effetto sospensivo che la reclamante ha pagato il credito posto in esecuzione dall’istante già il 1° giugno 2021. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui è stato decretato il fallimento, il 5 agosto 2021. La decisione impugnata va così annullata senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza dell’ultimo termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale il 30 aprile 2021, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 agosto 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).